Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1738 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1738 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CATANIA ELIO N. IL 13/03/1967
avverso l ‘ordinanza n. 736/2013 TRIB. LIBERTA ‘ di CATANIA, del
08/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. P–CP.Nc. Fpfg)

Uditi difensor Avv.iGre

1

1-

$

1\f^U TI~$› 7k42AfY “P-ii-C1-PC-4-5

Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza dell’8/5/2013,
provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da Catania Elio avverso
l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale che applicava nei suoi confronti la
misura della custodia cautelare in carcere, confermava l’ordinanza impugnata.
Catania è accusato del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. per aver fatto
parte del Clan Santapaola, appartenente a Cosa Nostra. In particolare, numerosi

Cibali”, uno di quelli che componeva l’associazione mafiosa.
Rigettata l’eccezione difensiva di perdita di efficacia della misura per omessa
trasmissione dei verbali delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, il
Tribunale ricordava le dichiarazioni di Ignazio Barbagallo, secondo cui Catania,
facente parte del gruppo di Cibali, era stato incaricato di presidiare il quartiere di
Monte Po, dopo che Mario Strano aveva deciso di lasciare il clan per passare al
clan Cappello. In effetti Catania, insieme a Fazio Salvatore (anch’egli indicato da
Barbagallo) era stato identificato proprio nel quartiere di Monte Po e
successivamente era stato nuovamente identificato con Fazio in numerosissime
occasioni.
Il Tribunale ricordava ancora le dichiarazioni di Filippo Santo Pappalardo,
operante a Paternò in posizione di vertice e che, quindi, era in contatto con gli
affiliati catanesi: egli aveva riferito di uno specifico episodio in cui Catania,
insieme a Fazio, era giunto a Paternò per risolvere una questione riguardante la
restituzione ad un soggetto di un’autovettura rubata.
Analoghe indicazioni – seppure più generiche – aveva infine reso Torrente
Salvatore.
Sussistevano, quindi, i gravi indizi di colpevolezza, anche tenendo conto dei
numerosi controlli di polizia e dei gravi e specifici precedenti penali del Catania.
La veste di associato poteva essere desunta, sul piano della prova, da fatti
concludenti, dimostrativi di un grado di penetrazione del soggetto nell’organismo
criminale: e i collaboratori attribuivano a Catania specifiche condotte.
Quanto alla scelta della misura, il Tribunale riteneva applicabile la
presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Catania Elio, deducendo violazione di
legge e vizio della motivazione.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono determinare la gravità
indiziaria solo se contengono riferimenti a condotte, comportamenti e fatti
specifici dimostrativi di un consapevole intento di contribuire agli interessi del

2

collaboratori di giustizia avevano riferito che egli faceva parte del “gruppo di

sodalizio criminale. Nessuno aveva riferito che Elio Catania percepisse uno
stipendio, avesse commesso reati nell’interesse del clan o avesse preso parte a
riunioni organizzative.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione con
riferimento alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. Catania
era stato controllato insieme a Fazio sino al 14/5/2011 e non risultava avesse
posto in essere comportamenti socialmente allarmanti: il provvedimento era
carente in punto di valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.

impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso, nelle
dichiarazioni, i collaboratori di giustizia non si limitano a riferire
dell’appartenenza del Catania al clan mafioso, ma gli attribuiscono specifiche
condotte svolte nell’interesse dello stesso: il “presidio” del quartiere di Monte Po’
insieme a Fazio Salvatore in un momento in cui il sodalizio era in difficoltà per
l’abbandono da parte di Mario Strano, competente su quel quartiere, e la
risoluzione, per conto del clan, della questione sorta tra due gruppi in
conseguenza del furto di un’autovettura eseguito per ripianare un debito.
Si tratta di condotte che giustamente il Tribunale ritiene assai significative
della partecipazione al clan, della messa a disposizione da parte dell’indagato a
favore del gruppo criminale: si deve, quindi, escludere che i collaboratori si siano
limitati ad affermare la generica conoscenza dell’appartenenza del soggetto
all’associazione.

Anche il motivo attinente all’assenza di esigenze cautelari è manifestamente
infondato: in primo luogo, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. richiede
l’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari,
mentre il ricorrente si limita a rileggere gli elementi di prova, sottolineando che
l’ultimo controllo di Catania insieme a Fazio Salvatore risale al 2011; in secondo
luogo, il Tribunale motiva adeguatamente sulla sussistenza delle esigenze
cautelari, sottolineando che i fatti sono anche recenti e evidenziando la
personalità del ricorrente, gravato da numerosi e gravi precedenti penali e
pendenze giudiziarie.

3

Il ricorrente conclude per l’annullamento con o senza rinvio dell’ordinanza

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

f.Y)

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle

CO

8

ammende.
C.4

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.

05

cod. proc. pen.

Così deciso il 9 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

C9 N

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA