Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17378 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17378 Anno 2018
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELL’ANNA ANTONELLO nato il 19/10/1964 a BARI

avverso la sentenza del 08/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO
che ha concluso per
Il P.G. Di Nardo Marilia conclude per l’annullamento senza rinvio agli effetti
penali per prescrizione, annullamento con rinvio agli effetti civili.
Udito il difensore
L’Avvocato Laforgia si rimette ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento in
tutti i suoi punti e l’annullamento della sentenza impugnata.

Data Udienza: 30/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’8.2.2017 confermava la
pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti di Dell’Anna Antonello, ritenuto
responsabile del delitto di omicidio colposo in danno di Cambìone Laura e
condannato alla pena di mesi dieci giorni venti dì reclusione oltre al risarcimento del

stabilita in euro 20 mila in favore delle pArti civili costituite.
2. Era contestato all’imputato, sanitario del Pronto soccorso dell’Ospedale
di Bitonto, di avere cagionato la morte di Cambione Laura, deceduta a seguito di
dissezione con rottura aortica nel cavo pleurico.
Si individuavano a carico del sanitario profili di responsabilità riconducibili a
negligenza, imprudenza e imperizia per avere, dopo aver visitato la paziente che
aveva un attacco cardiaco in corso, con manifestato dolore toracico – omesso di
effettuare un monitoraggio clinico strumentale più prolungato delle sue condizioni
(durato solo ventiquattro minuti), dimettendola senza avere effettuato un’ipotesi
diagnostica orientativa, ed anzi, prescrivendo una terapia di aerosol a base di con
Clenili e Breva, controindicata per il caso in esame, con la conseguenza che la
persona offesa, dopo aver trascorso a casa tutta la notte in preda a malessere,
nelle prime ore della mattina successiva, veniva trasportata d’urgenza presso
l’Ospedale San Paolo di Bari, dove decedeva alle ore 10,30 per “arresto
cardiocircolatorio irreversibile” derivato da “dissezione con rottura aortica nel cavo
pleurico”.
3.

L’imputato proponeva ricorso a mezzo del difensore deducendo

diversi motivi di doglíanza.
Con il primo motivo lamentava violazione di legge sotto il profilo della
inosservanza dell’art. 43, cod. pen. in relazione all’art. 589, cod.pen., per
mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato.
Si metteva in evidenza come la paziente si fosse presentata al pronto
soccorso con sintomi che riguardavano un dolore toracico non intenso, che non
lasciava prevedere in alcun modo una dissezione aortica la quale, in base alla
letteratura scientifica, si presenta con un dolore lancinante al suo esordio,
paragonabile ad una trafittura.
Pertanto, le condizioni di salute e le caratteristiche del dolore della persona
offesa non consentivano di porre una diagnosi così grave di dissezione aortica.

7

-1p

danno in favore delle costituite parti civili ed al pagamento di una provvisionale

La sentenza di appello sarebbe sul punto silente limitandosi ad affermare
che il sanitario dimise la paziente in assenza di diagnosi.
Con il secondo motivo deduceva violazione di legge, mancanza e
contraddittorietà della motivazione con riferimento alla condotta alternativa da
tenersi e con riferimento l’accertamento del nesso causale.
Con il terzo motivo deduceva inosservanza della legge penale; mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del
provvedimento impugnato e da atti del processo specificatamente indicati, con

Si osservava che, qualora fosse stata ritenuta accertata la causa di morte
ed il nesso eziologico tra il decesso e la condotta dell’odierno appellante, la colpa di
quest’ultimo doveva qualificarsi come lieve, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della
L. 189/2012.
Secondo la prospettazione difensiva il ricorrente ebbe un approccio iniziale
ineccepibile rispetto al caso sottoposto alla sua attenzione (riconosciuto anche dai
CTU), effettuando tutti gli esami che, in base al dolore riferito dalla paziente, erano
opportuni e necessari. Alla base della rapida dimissione della Sig.ra Cambione, il
sanitario pose un ragionamento logico del tutto “ortodosso”, basato su dati
obiettivi e chiari (negatività dell ‘ECG e degli esami ematici).
D’altro canto la patologia che determinò la morte della persona offesa era
del tutto imprevedibile e, anche se prevista tempestivamente, avrebbe implicato un
complesso intervento chirurgico dall’esito incerto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre rilevare, in via preliminare, come il reato ascritto al ricorrente sia
estinto per intervenuta prescrizione. In assenza di rilevate cause di sospensione, risulta
invero maturato il termine massimo di prescrizione del delitto di omicidio colposo, che è
pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorerre dalla data del decesso della persona
offesa, avvenuto in data 7/1/2010. E’ d’uopo rilevare che, in caso di estinzione del
reato per intervenuta prescrizione, trovando applicazione l’art. 129, comma 2, cod.
proc. pen. anche in sede di legittimità, la Corte di cassazione può rilevare l’evidenza
della prova dell’innocenza del ricorrente. Tuttavia, a questo fine, gli atti dai quali
può desumersi la esistenza di una delle cause più favorevoli di proscioglimento,
sono costituiti unicamente dalla sentenza impugnata e devono risultare dal suo
testo.
La possibilità di riconoscere una delle più favorevoli cause indicate nell’art.
129, comma 2, cod. proc. pen., opera, in questa sede, solo nei limiti di deducibilità
del vizio di motivazione che, ai sensi dell’art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen.,

3

riferimento all’art. 3, L. 189/12.

deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (così, ex multis Sez. 6,
Sentenza n. 48461 del 28/11/2013; Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Rv. 253458;
Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003,
Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Rv. 217255). Si è quindi affermato
che la valutazione da esperirsi da parte del giudice, in tali casi, è più vicina al
concetto di “constatazione” che di “apprezzamento”, essendo incompatibile con
qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.

35490 del

28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

l’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., stante la mancanza di evidenza della prova
della innocenza dell’imputato, resa manifesta dalle due conformi decisioni adottate
nei gradi precedenti, è preciso dovere di questa Corte, in presenza di una condanna
al risarcimento dei danni pronunciata dai giudici di merito, secondo il disposto
dell’art. 578, cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell’azione civile e verificare
l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale, al fine di confermare o meno
la condanna al risarcimento.
2. Fatta tale premessa, necessaria per delineare i confini del sindacato di
legittimità nel caso in esame, occorre rilevare come la Corte territoriale nella
disamina dei fatti, non abbia offerto un quadro soddisfacente della vicenda nella
parte in cui si è occupata di illustrare gli aspetti riguaranti i profili di colpa
emergenti in capo al sanitario, il rapporto di causalità tra condotta ed evento,

Il

giudizio controfattuale.
L’impianto iniziale della sentenza, ben strutturato, è dedicato alla
determinazione della causa del decesso della donna. Ivi si afferma con
argomentazioni precise e logicamente convincenti che la dissezione aortica,
sostenuta dal collegio dei periti nominati dal giudice, doveva ritenersi causa della
morte della paziente, non essendovi altre ipotesi alternative concretamente
prospettabili ed essendo univoci i dati acclarati dai periti nominati, le cui
specializzazioni (medicina legale e cardiologia) li rendevano particolarmente
affidabili. Si evidenziava, per converso, il limite della prospettazione difensiva,
sostenuta attraverso il richiamo alle conclusioni del consulente nominato dalla
difesa il quale, pure avendo affermato che potevano essere prese in considerazione
altre cause, non le aveva indicate, se non attraverso riferimenti ad ipotetiche
alternative. Le considerazioni poste a sostegno della individuazione della causa del
decesso si presentano dunque puntuali e coerenti, del tutto idonee a rendere
intelligibile l’iter logico seguito dal giudice in questa fase e perciò in grado dì
superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di merito preso in esame tutte le
deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un
ragionamento immune da contraddizioni ed incoerenze.

4

Ebbene, escluso che nella vicenda in esame possa trovare applicazione

Il vulnus dell’apparato argomentativo della motivazione si manifesta nello
sviluppo successivo della sentenza (pagine 12 e 13) dove si individuano i
comportamenti colposi del sanitario, sostanziatisi, secondo la prospettazione della
Corte territoriale, nell’avere dimesso frettolosamente la paziente, con una diagnosi
aspecifica ed inidonea, impedendole di apprendere la causa precisa del suo
malessere. Afferma la Corte di merito che il sanitario, pure a fronte di un approccio
sostanzialmente corretto al caso, non procedette ai necessari approfondimenti in
presenza di un dolore toracico che predurava da circa un ora e che si mantenne

3. A fronte di tali considerazioni, la difesa mette in rilievo che i sintomi con
i quali fece ingresso la donna al pronto soccorso non erano tali da fare presagire la
patologia della dissezione aortica. Dal referto in atti si evinceva che la donna,
all’atto dell’ingresso in ospedale, accusava un dolore toracico da circa un’ora. Tale
dolore, tuttavia, non aveva le caratteristiche proprie di quello insorgente nel caso di
una rottura aortica che si presenta, nella letteratura scientifica di intensità tale da
essere lancinante (simile ad una trafittura o una pugnalata). Anche i familiari della
persona offesa, nelle dichiarazioni rilasciate nella immediatezza dei fatti non
avevano evidenziato la esistenza di dolori di tale intensità. Faceva ancora notare la
difesa che le dimissioni dall’ospedale furono determinate dall’esito negativo degli
accertamenti disposti dal sanitario che erano stati comunque giudicati adeguati dai
perito.
Ebbene, í giudici non si confrontano adeguatamente con tali
argomentazioni, mancando di prendere in esame questi aspetti, nonostante la loro
signficatività nell’economia della vicenda, in termini di determinazione del grado di
colpa e della misura del rimprovero da muoversi al sanitario. Tali aspetti, per quello
che qui interessa a seguito della intervenuta declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione, sono chiaramente suscettibili di riverberarsi sulla entità del
risarcimento da determinarsi in sede civile.
Parimenti carente è l’aspetto riguardante il profilo del giudizio
controfattuale, che non viene percorso dal giudice d’appello il quale non si
interroga, come avrebbe dovuto, sulle conseguenze salvifiche di un intervento
appropriato del sanitario.
Tale giudizio, in materia di responsabilità professionale del medico, deve
espletarsi secondo i canoni dettati dalle Sezioni unite, con impostazione
sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza successiva, che ha enucleato, in
materia di responsabilità professionale del medico, relativamente al profilo
eziologico, i seguenti principi di diritto: il nesso causale può essere ravvisato
quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una
generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o

5

costante per tutto il periodo di permanenza nell’ospedale.

statistica- si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta
doverosa, l’evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in
epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è tuttavia
consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla
legge statistica la conferma, o meno, dell’ipotesi accusatoria sull’esistenza del nesso
causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base
delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile, cosicché, all’esito del
ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l’interferenza di fattori eziologici

condotta omissiva del medico sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con
“alto grado di credibilità razionale” (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138).
Ne deriva che nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il
ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla
specifica attività che era richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza
e salvaguardia dei parametri vitali del paziente) e che si assume idonea a
scongiurare o ritardare l’evento mortale o lesivo con alto grado di credibilità
razionale (Sez. 4, n. 30649 del 13/6/2014, Rv. 262239).
Ebbene, gli aspetti riguardanti tali profili sono rimasti estranei alla
valutazione della Corte territoriale, come pure la precisa individuazione delle linee
guida a cui doveva attenersi il sanitario ed il grado di colpa da attribuirsi per effetto
del comportamento dallo stesso serbato.
Per tali ragioni si impone l’annullamento della sentenza anche ai fini civili,
con rinvio davanti al giudice civile competente che dovrà colmare le evidenziate
lacune.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alle statuizioni penali
perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza quanto alle
statuizioni civili, con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado

Q se

iS
_

Il Consigliere estensore
M r’arosaria Bruno

Il Presidente
Rocco Mrc Blaiotta

alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA