Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17377 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17377 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile ASCHETTINO STEFANO
nel procedimento a carico di:
PIACENTINI ADRIANO nato il 26/06/1967 a ROMA
S.P.A GENERTEL
inoltre:
PARTI CIVILI

avverso la sentenza del 24/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso per
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento ai soli effetti civili con rinvio al giudice
civile competente.
Udito il difensore
L’avvocato LAROSA BRUNO difensore della parte civile ASCHETTINO STEFANO
concordando con le conclusioni del PG chiede di annullare la sentenza impugnata
con le conseguenze di legge depositando altresì conclusioni e nota spese

Data Udienza: 23/01/2018

\.

Il sostituto processuale avvocato Costantino R. MARINI come da giusta nomina
ex art 102 c.p.p. depositata in udienza insiste per la declaratoria di

\_

2

inammissibilità

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza del 24 novembre 2015 la Corte di Appello di Roma ha

parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui Adriano
Piacentini è stato ritenuto responsabile della morte del minore Randy Aschettino
per colpa consistita in imprudenza, negligenza imperizia e violazione della
disciplina sulla circolazione stradale, riconoscendo il concorso di colpa della
vittima e concedendo all’imputato le attenuanti generiche, prevalenti sulla
contestata aggravante.
Avverso la decisione propone ricorso la parte civile affidandolo ad un

unico articolato motivo con cui lamenta la violazione della legge processuale ed il
vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ricostruito il fatto, in modo
diverso dal primo giudice, fondando la decisione su una prova non utilizzabile,
tale dovendosi considerare la relazione di minoranza di uno dei periti del Collegio
nominato dal collegio, palesemente incompatibile, avendo una collaborazione
professionale con la compagnia di assicurazione, costituita in qualità di
responsabile civile. Osserva che la ricostruzione delle modalità di accadimento
dell’evento, così viziata, da un lato implica il concorso di colpa del minore e
dall’altro, riduce la gravità della colpa del Piacentini, così incidendo sugli interessi
civilistici dei ricorrenti e sulla liquidazione del quantum in sede di giudizio civile.
E ciò in quanto emendando l’accertamento dall’utilizzo dalla perizia incompatibile
ed utilizzando solo i pareri tecnici resi dagli altri periti, di cui la sentenza non
tiene nella dovuta considerazione le risultanze, il risultato avrebbe escluso ogni
concorso di colpa della vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La doglianza proposta è carente di interesse. La materia dei rapporti fra
giudizio penale giudizio civile per il risarcimento del danno, è regolata dall’art.
651 cod. proc. pen., in forza del quale la sentenza penale irrevocabile di
condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel
giudizio civile esclusivamente con riferimento all’accertamento ed alla
sussistenza del fatto, alla sua illiceità ed all’affermazione che l’imputato l’ha
commesso. La valenza della sentenza irrevocabile di condanna nel giudizio civile
di risarcimento del danno si limita all’affermazione di responsabilità dell’imputato
in ordine al prodursi dell’evento, non estendendosi, invece, alla valutazione del
concorso di colpa del danneggiato nella causazione del fatto, dennandata
pertanto al giudice civile, che può escluderla o ritenerla, anche avendo riguardo
al diverso regime dell’onere probatorio nelle ipotesi di fatto illecito nel giudizio
civile (assistito dalla presunzione legale relative, di cui all’art. 2054 nel caso di
sinistri stradali) ed alla possibilità della partecipazione al giudizio civile di parti
diverse da quelle presenti nel giudizio penale (per esempio il proprietarìo di un

2.

veicolo coinvolto, per cui non sia stata disposta nel giudizio penale la chiamata
ex art. 23 L. 990/1969). Va, dunque, ribadito che “Non è accoglibile il ricorso per
cassazione della parte civile volto a censurare la statuizione del giudice di merito
in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e
della vittima nella determinazione causale dell’evento, trattandosi di
accertamento che non ha efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile per le
restituzioni e il risarcimento del danno. (Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 – dep.
31/01/2018, P.C. in proc. Collodel e altro, Rv. 27195301). Ed invero “Una

penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell’art.
1227, comma primo cod. civ. Ne consegue che l’eventuale apporto causale
colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del
danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal
giudice penale per gli effetti di cui all’ad: 651 cod. proc. civ. e non può essere
dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il
risarcimento (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui
aveva ritenuto che la richiesta in sede civile di verifica del concorso di colpa del
danneggiato fosse preclusa dall’intervenuto accertamento della sua
responsabilità in sede penale in ordine all’omicidio colposo)» (Sez. 3 civ., sent.
n. 4504 del 28/03/2001, Furlan contro Marzotto, Rv. 545254-01).
2. Manca, quindi, di interesse il ricorso della parte civile che lamentando la
diversa valutazione della condotta della vittima in funzione della riformulazione
del giudizio di bilanciamento delle circostanze, con riconoscimento della
prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, chieda
l’annullamento della sentenza di condanna dell’imputato al fine di escludere
l’accertamento del concorso di colpa, dovendo ritenersi il giudice civile vincolato
dal giudicato penale solo limitatamente alla previsione di cui all’art. 651 cod.
proc. pen..
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di C. 2000,00
in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 2000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2017

Il C nsigliere estensore

Il Presidente

concausa, che a norma dell’art. 41 cod. pen. non esclude la responsabilità

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