Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17376 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17376 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARONGHELLI ANGIOLINO nato il 12/05/1960 a ARDESIO

avverso la sentenza del 16/02/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso
Udito il difensore

Data Udienza: 23/01/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

e
1. BARONkIELLI Angiolino ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Bergamo che lo condannava alla pena di
cinque mesi di arresto ed C 3.600 di ammenda in relazione al reato di guida in
stato di ebbrezza di cui all’art.186 lett.b) e 2 sexies) C.d.S.
2. Il ricorrente deduce carenza motivazionale e violazione di legge in relazione al profilo di nullità dedotto in appello, laddove era stato omesso l’avviso di

della sottoscrizione del verbale da parte del prevenuto, che la semplice annotazione dell’avviso, sulla base di crocesegno impresso sulla formula precompilata
nel verbale, costituisse adeguata prova dell’adempimento dell’incombente imposto dall’art. 356 cod.proc.pen. in relazione all’art.114 disp.att. c.p.p.
2.1 Con ulteriore articolazione si doleva di difetto motivazionale in relazione
alla misura del trattamento sanzionatorio, di molto superiore al minimo edittale,
e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato,
essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 4
Maggio 2017 ai sensi dell’art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni
quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore
anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di
legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione
tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II
comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche
degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di nullità dedotta.
4. Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata

cui all’art.114 disp.att. cod.proc.pen. all’uopo non potendosi ritenere, in assenza

essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23.1.2018.
S\

•’°-

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