Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17374 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17374 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IANNUNZIO ROSARIA nato il 30/09/1950 a SAN GIORGIO LA MOLARA

avverso la sentenza del 30/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
–el9e-ha-f_cinc14so-perIl Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore :
Il sostituto processuale avvocato Alberto LAI MOLE’, difensore di IANNUNZIO
ROSARIA, riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento

Data Udienza: 23/01/2018


RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino il 30 marzo 2017 ha integralmente
confermato la sentenza, appellata dall’imputata, con cui il Tribunale di
Alessandria il 17 novembre 2015 ha riconosciuto Rosaria Iannunzio responsabile
dei reati di lesioni colpose lievi con violazione delle regole sulla circolazione
stradale (capo A: per avere, alla guida di autovettura, fatto accesso in una zona
in cui il transito era vietato e per avere fatto cadere a terra Michele Mazza,
provocandogli lesioni alla spalla ed al ginocchio) e di inottemperanza agli obblighi

e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B), fatti commessi il 12 luglio 2011.

2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato, che
si affida a tre motivi, con i quali denunzia vizio motivazionale (i primi due) e
violazione di legge (i.e., violazione dell’art. 131-bis cod. pen.: il terzo motivo).
2.1. Con il primo motivo censura manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla pretesa sussistenza di prova del sinistro e delle lesioni colpose.
Richiamate le risultanze istruttorie, la ricorrente assume l’inattendibilità della
versione del querelante, Michele Mazza, sottolinea che il figlio della p.o.,
Gianfranco, non ha assistito ai fatti ma ha solo riferito quanto narrato dal padre
e che la teste oculare Rosangela Saporiti ha ricostruito i fatti in maniera
divergente da come riferiti dalla vittima; inoltre, i certificati medici, contenendo
dolori riferiti dalla paziente, non certificherebbero, in realtà, nulla di oggettivo.
2.2.

Mediante l’ulteriore motivo denunzia manifesta illogicità della

motivazione in ordine alla pretesa sussistenza di prova dell’elemento soggettivo
del reato di omissione di soccorso. Premesso che i reati contestati al capo B)
hanno entrambi natura dolosa, si assume che dalle parole della teste oculare
Saporiti non si ricaverebbe la prova della coscienza e volontà dell’imputata.
2.3. Infine, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen., nel
cui paradigma normativo (si legge all’ultima pagina del ricorso) rientrerebbe
appieno il fatto contestato, essendo l’offesa tenue, assente l’allarme sociale,
esiguo il danno e non abituale il comportamento (imputata incensurata).

3. Con memoria depositata in Cancelleria l’11 gennaio 2008 il difensore delle
parti civili ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell’imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato, ergo: inammissibile.

2

di fermarsi e di prestare assistenza alle persone ferite di cui all’art. 189, commi 6

1.1.

Quanto ai primi due motivi, si tratta, in realtà, della mera

riproposizione delle stesse questioni già poste con l’appello (v. pp. 1-3), già
adeguatamente risolte dalla Corte territoriale (pp. 4-7), con motivazione
puntuale ed analitica che valorizza il convergente contenuto della querela divenuta irripetibile per morte della persona offesa – e delle dichiarazioni del
figlio, oltre che della signora Saporiti, e dei documenti sanitari; inoltre la
motivazione della sentenza impugnata evidenzia gli elementi fattuali in base ai
quali la condotta dell’imputata deve ritenersi assistita da dolo, quantomeno nella
forma eventuale (v. Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia

Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239).
1.2. Anche il terzo motivo (incentrato sulla omessa concessione da parte
della Corte di appello della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
pen., di cui ricorrerebbero le condizioni) è manifestamente infondato.
La ricorrente trascura infatti che non risulta chiesta nel giudizio di appello
l’applicazione dell’istituto (v. impugnazione di merito del 2 febbraio 2016, motivi
aggiunti dep. il 16 marzo 2017 e verbale dell’udienza del 30 marzo 2017): deve
dunque trovare applicazione il principio secondo cui «In tema di esclusione della
punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità
dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in
cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc.
pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della
sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica
richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di
esclusione della punibilità» (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv.
269913; in senso conforme, tra le altre, Sez. 7, ord. n. 43838 del 27/05/2016,
Savini, Rv. 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678).

2.Consegue dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Capozzi, Rv. 271046; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374;

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