Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17373 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17373 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MASTELLO Vincenzo nato aeij Napoli il 21.4.1968

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 5.4.2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della impugnata sentenza per prescrizione.

1

Data Udienza: 23/01/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

1.

MASIELLO Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di

Napoli che aveva rigettato l’appello proposto dal prevenuto avverso la sentenza
del Tribunale di Napoli che lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclu-

avere esposto falsi dati reddituali in due istanze presentate in data 18.4.2005 ed
il 3.7.2006 per ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento al riconoscimento
di elementi indiziari a suo carico e in ordine alle ragioni di fatto e di diritto sulle
quali risulta basata la sentenza di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene la Corte che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici e assolutamente privi di indicazione dei punti della
decisione aggrediti; essi non si confrontano con la completa e logica motivazione
del giudice di merito che ha escluso profili di buona fede e di errore scusabile
nella condotta del prevenuto, peraltro recidivo specifico.

4. Assolutamente infondata è anche la deduzione relativa al compimento del
termine prescrizionale, laddove al termine ordinario necessario per prescrivere,
stabilito dall’art.157 I comma in anni sei deve esser sommato, ai sensi
dell’art.157 II comma cod.pen. l’aumento per la recidiva specifica infraquinquennale (tre anni) e il termine risultante (9 anni) deve ulteriormente essere aumentato della metà in ragione degli atti interruttivi ai sensi dell’art.161 II comma
cod.proc., di talchè il termine necessario per prescrivere (anni tredici mesi sei)
non risulta compiuto a tutt’oggi.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

2

sione ed C 350 di multa in relazione al reato di cui all’art. 95 Dpr 115/2002, per

N.

RG.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa per le
ammende.

Così deciso in Roma il 23 Gennaio 2018

Ugo Bellini

Il Presidente
PatTiaÉ Piccialli0
\

Il Consigliere estensore

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