Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17372 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17372 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIGLIO GIANCARLO nato il 09/01/1983 a FOGGIA

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto
per prescrizione
Udito il difensore
Il difensore associandosi alle conclusioni del Procuratore Gernerale chiede
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 23/01/2018

N.

RG

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Niglio Giancarlo ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la

decisione del Tribunale di Lecce con cui il prevenuto era stato condannato alla
pena di un mese di arresto ed C 800 di multa in relazione al reato di guida in
stato di ebbrezza dii cui all’art.186 lett.b) e 2 sexies) C.d.S.

2. Il ricorrente deduce violazione processuale per vizio insanabile della citazione a giudizio ove era stata indicata una data per la comparizione del tutto errata

e idonea a ingenerare confusione all’imputato, nonché carenza motivazionale e
violazione di legge in relazione al profilo di nullità dedotto in appello, laddove
era stato omesso l’avviso di cui all’art.114 disp.att. cod.proc.pen., nonché in relazione al mancato deposito degli atti concernenti i risultati alcolimetrici e al difetto di funzionamento dell’alcoltest. Rilevava altresì la intervenuta prescrizione
del reato in epoca anteriore alla pronuncia del giudice di appello.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato
essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 3
Luglio 2016, ai sensi dell’art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni
quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore
anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di
legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione
tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II
comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche
degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di nullità dedotta.
4. Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata
essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23.1.2018.

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