Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17370 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17370 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CENCI DANIELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZINFOLLINO GIOVANNI nato il 22/12/1983 a ROMA

avverso la sentenza del 01/03/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
oéte-trer erffleferserpeT-

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso
Udito il difensore
Il sostituto processuale Avvocato Benintende Ones Nunzio previo deposito della
delega ex art. 102 c.p.p. e rinunciando alla richiesta di differimento dell’Avv.
Carpino pervenuta stamani in cancelleria, si riporta ai motivi di ricorso
chiedendone l’accoglimento.

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma il 1° marzo 2016, in riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Roma 1’8 aprile 2013 all’esito di giudizio abbreviato,
accogliendo l’appello del Procuratore generale, riqualificata in violazione dell’art.
73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la condotta di detenzione da
parte di Giovanni Zinfollino a fine di cessione ad altri di venti involucri contenenti
complessivamente 24,75 grammi lordi di hashish, rinvenuti dalla polizia
giudiziaria nell’abitazione dell’imputato il 6 aprile 2013, accusa dalla quale
l’imputato era stato assolto in primo grado, avendo il Tribunale ritenuto la

stimata di giustizia, esclusa la ricorrenza di circostanze attenuanti, applicata la
recidiva reiterata specifica contestata e con la diminuzione per il rito.
2.Ricorre tempestivamente, tramite difensore, per la cassazione della
sentenza l’imputato che, affidandosi ad un unico motivo, denunzia
promiscuamente illogicità della motivazione e travisamento della prova.
Richiamato testualmente il passaggio motivazionale svolto dalla Corte di
appello (alla penultima pagina della sentenza impugnata) in cui si riferisce che
l’agente di polizia giudiziaria Bucciarelli nell’udienza di convalida aveva affermato
che «il giorno precedente avevano tratto in arresto due soggetti sottoposti ad
intercettazione ambientale e ha riferito che dalle registrazioni era emerso che i
due si erano recati presso l’abitazione dello Zanfollino per acquistare
stupefacente, anche se quel giorno non avevano concluso l’acquisto e uno dei
due avrebbe dovuto tornare successivamente»,

si sottolinea la – ritenuta –

stridente contraddizione con la valutazione svolta dal Tribunale che (alla p. II)
aveva affermato che «Come specificato dall’agente di P.G. in sede di convalida
[…] nelle intercettazioni ambientali non si è fatto cenno alcuno a cessioni di
sostanza stupefacente da parte dello Zinfollino».
Ad avviso del ricorrente le risultanze dell’atto processuale – informazioni
fornite dalla polizia giudiziaria all’udienza di convalida – sono state travisate, in
quanto il Giudice ne ha stravolto il significato probatorio, così compromettendo la
logica della motivazione a proposito di una circostanza rivelatasi decisiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Si osserva preliminarmente che non si pone nel caso di specie un
problema di rinnovazione dell’istruttoria in appello (Sez. U, n. 27620 del
28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, 267491, 267492), non essendo la
divergente valutazione della Corte di merito fondata su prove dichiarative
decisive rinnovabili.

2

destinazione ad uso personale, ha, invece, condannato l’imputato alla pena

1.2.Va poi preso atto che il ricorrente non contesta la utilizzabilità del
contenuto delle dichiarazioni dell’agente di polizia giudiziaria, che ha tratto
determinate informazioni dall’ascolto di una o più telefonate (deve ritenersi, non
essendovi alcuna eccezione sul punto, di intercettazioni ritualmente autorizzate e
regolarmente eseguite).
1.3. Ciò posto, la difesa assume che la Corte di appello avrebbe “stravolto”
l’effettivo significato probatorio di quanto riferito all’udienza di convalida dal
teste Bucciarelli, traendone implicazioni logicamente non consentite.
1.4.L’assunto è infondato.

la finalizzazione allo spaccio, e non già al mero consumo personale del
detentore, della droga: dal luogo in cui gli involucri erano celati (in un vano
ricavato nell’intercapedine della vasca da bagno); dalla compresenza, all’interno
dello stesso nascondiglio, di un bilancino di precisione; dalla disponibilità di due
rotoli di carta di alluminio, che erano conservati da Giovanni Zinfollino in camera
da letto (anziché in cucina); dalla impossidenza economica dell’imputato (p. 4
della sentenza impugnata). A tali elementi fattuali i Giudici di merito hanno
aggiunto la circostanza che da intercettazioni svolte in altro procedimento (come
si è detto, non contestate dalla difesa) è emerso che l’imputato è considerato
persona in grado di procurare stupefacente, anche se l’acquisto auspicato dai
soggetti intercettati il giorno prima dell’arresto di Zinfollino non si era, in realtà,
concretamente realizzato.
Si tratta di motivazione nel complesso logica, congrua, non illegittima né
affetta da alcun travisamento, essendo stato, peraltro, l’argomento censurato dal
ricorrente impiegato dalla Corte solo

ad abundantiam rispetto ad altre, ed

autosufficienti, ragioni, con le quali Zinfollino non si confronta minimamente.
2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna
del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 23/01/2018.

Il Consigliere estensore
Da iele Cenci

Il Presidente
PItaa Piccialli
kAke ULL-

La Corte territoriale, infatti, in accoglimento del ricorso del P.G., ha desunto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA