Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17369 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17369 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIANELLO MARCELLO nato il 28/10/1971 a PAOLA

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE
MASELLIS
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore

ikf

Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha
confermato la pronuncia emessa nei confronti di Chianello Marcello dal Tribunale
di Paola, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di
detenzione continuata di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo
marijuana (fatti di lieve entità) e condannato, applicata la diminuente prevista
per il rito abbreviato, alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 2.500 di

2.

Avverso tale decisione ricorre per la sua cassazione il Chianello, a mezzo

del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Bruno.
Con unitario motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 73, co. 1,
4 e 5 T.U. Stup. e vizio della motivazione per aver la Corte di Appello ritenuto
che lo stupefacente fosse destinato alla cessione a terzi e non all’uso personale
del Chianello sulla base del solo dato ponderale, superiore ai limiti massimi
indicati con decreto ministeriale, e sulla valutazione di non credibilità degli
argomenti difensivi, peraltro giustificata con motivazione apparente.
L’esponente, inoltre, contesta la valutazione fatta dai giudici di merito della
situazione reddituale del Chianello e della suddivisione in dosi dello stupefacente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il ricorrente ha sottoposto a censura unicamente il giudizio per il quale
lo stupefacente rinvenuto nell’abitazione del Chianello (tre confezioni di
marijuana, del peso rispettivo di 3 grammi, 3 grammi e 64 grammi) era
detenuto per la cessione a terzi.
A fronte della deduzione di una errata applicazione della norma
incriminatrice va rammentato il condivisibile insegnamento espresso da questa
Corte secondo il quale, in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale
dello stupefacente rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari
indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non
determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non
personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli
ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista
maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le
modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere
una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del
09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991).
La Corte di Appello non ha fatto errata applicazione di tale principio. Lungi
dal limitarsi alla considerazione del solo dato ponderale, deducendo da questo la

multa, oltre a statuizioni accessorie.

destinazione illecita, il giudice distrettuale ha giustificato il proprio giudizio
facendo riferimento altresì al modo di presentazione dello stupefacente,
suddiviso in appositi sacchetti; alle modalità della condotta, connotata
dall’occultamento dello stupefacente in diversi angoli della casa, dalla
codetenzione di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento
(carta stagnola e involucri in cellophane); e ad altre circostanze dell’azione,
come il possesso di 145 euro in banconote di piccolo taglio; il basso reddito
dell’imputato, incompatibile con la tesi della provvista ed invece deponente per

stupefacente per l’autoconsumo.
3.2. Per quanto attiene al vizio della motivazione, risulta opportuno
rammentare che in presenza di un giudizio su basi indiziarie, come quello in
esame, non essendo contestata l’esistenza stessa dei vari indizi, il controllo della
Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata non può consistere
nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi,
in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice
di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della
motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri
legali dettati dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state
coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati
probatori (Sez. 1, Sentenza n. 42993 del 25/09/2008, dep. 18/11/2008, Pipa,
Rv. 241826).
Sicchè, il controllo non si estende al sindacato sulla scelta delle massime di
esperienza (costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal
caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste), ma ha
ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture,
consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerunnque accidit”, ed
insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che
risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014,
dep. 30/04/2014, Pg e altri in proc. Marturana, Rv. 261992).
Orbene, la corte territoriale ha reso una motivazione in alcun modo lacunosa
o manifestamente illogica. La critica mossa dal ricorrente è manifestamente
infondata: non risponde al vero che la Corte di Appello abbia fatto perno sul solo
dato ponderale; nel percorso argomentativo sopra riportato non sono ravvisabili
mere congetture o errate applicazioni dei criteri inferenziali adottati. La stessa
diversa, frammentaria lettura che di taluni degli indizi ha proposto il ricorrente
segnala un’alternativa interpretazione ma non la manifesta illogicità o
l’arbitrarietà di quella fatta propria dai giudici.

la cessione a terzi quale mezzo per reperire i mezzi necessari all’acquisto di

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della smma di
duemila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2018.

Salvator

overe

Il Presidente
Patrtzia Ri cl

Il Consigli e estensore

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