Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17368 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17368 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SERRA MADDALENA nato il 08/07/1988 a GENOVA

avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI Mas
Udito il difensore

o conclude per il rigetto.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Serra Maddalena ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in
primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 186, lett. c), cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al
mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131- bis
cod. pen., che può essere rilevata dalla Corte di cassazione d’ufficio, pur se non

immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti
in fatto. Nel caso in esame, sussistono tutti i presupposti per riconoscere la
particolare tenuità del fatto, avuto riguardo alle concrete modalità della
condotta, priva di connotati di pericolosità per la sicurezza stradale.
2.1.Ingiustificatamente non sono state concesse le circostanze attenuanti
generiche, tanto più che lo stesso giudice di primo grado, applicando una pena
pari al minimo edittale, ha mostrato di ritenere la condotta di contenuta gravità.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso non può essere accolta.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla ravvisabilità della causa di
non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in
cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a
dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della
sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte
territoriale fatto riferimento all’alto tasso alcolennico riscontrato.
2. Nemmeno la censura formulata con il secondo motivo di ricorso può trovare
accoglimento. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al
trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione, in presenza di
motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale
ha fatto riferimento al precedente penale, specifico e non remoto, che dimostra
come tale pregressa esperienza giudiziaria non abbia avuto sull’imputata alcuna
efficacia dissuasiva. D’altronde – precisa il giudice a quo- , la disponibilità a
svolgere attività lavorativa non retribuita non appare decisiva, essendo
finalizzata all’ottenimento della sanzione sostitutiva. Anche lo svolgimento di una
regolare attività lavorativa non è circostanza significativa, trattandosi di

1

dedotta in appello, laddove i presupposti per la sua applicazione siano

condizione comune alla stragrande maggioranza degli imputati del reato in
contestazione, considerata la tipologia dell’illecito: motivazione senz’altro
immeritevole di censura.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma,i1 17-1-2018.
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