Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17367 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17367 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINO ANNA N. IL 06/02/1952
MARINO ANNUNZIATA N. IL 27/11/1955
MARINO ETTORE N. IL 22/11/1983
MARINO RAFFAELE N. IL 27/11/1953
RUSSO CONCETTA N. IL 29/10/1949
avverso la sentenza n. 4620/2010 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 19/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/03/2014

k.

dei

Marino Anna, Marino Annunziata, Marino Ettore, Marino Raffaele, Russo Concetta, con atto
congiunto tramite difensori tutti, con un secondo ricorso redatto personalmente Marino Anna ai
quali erano inflitte le pene patteggiate,diversamente modulate per ognuno per delitti di usura ex
art. 644 c.p. con sentenza del gup del tribunale di Torre Annunziata in data 19.2.2013, ricorrono
avverso la predetta decisione,denunciando, tutti, illegittimità della disposta confisca della
complessiva somma di euro 39.1000,00, in parte in contanti in parte in buoni postali, la sola Marino
Anna, con il ricorso sottoscritto di persona,vizio della motivazione in ordine agli elementi di
responsabilità.
Il ricorso proposto personalmente da quest’ ultima è inammissibile. Le ragioni di doglianza, a
prescindere dalla loro estrema genericità, spaziano su un campo precluso per via della scelta del
rito. Invero per giurisprudenza consolidata, la finalità e la struttura del cosiddetto patteggiamento
sono incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare in cassazione il
provvedimento che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena – così come
concordemente indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, con 1 ‘opportuno richiamo.
nella specie, alle ammissioni dell’ imputato, al verbale di arresto, nonché alle dichiarazioni della
persona offesa, che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di fatto idonee a giustificare la
declaratoria di non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p ovvero circostanze rese incompatibili con
il patteggiamento concordato tra le parti.
Merita invece accoglimento il ricorso proposto da tutti gli imputati avvero la parte della sentenza
che ha disposto la confisca della somma di denaro perché ritenuta “provento della attività
usuraria,attesa la sua datazione corrispondente a quella dei commessi reati”.Invero con la sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di usurai è sempre ordinata, ai sensi
dell’art. 644 comma 6 c.p., la confisca del denaro in sequestro che costituisce il profitto del reato di
un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. Ma nel caso di
specie, la stringata motivazione della sentenza che ravvisa i valori sequestrati corrispondenti al
profitto dei reato per essere la loro acquisizione datata in corrispondenza al “tempus commissi
delicti” è illogica: per quanto riguarda la somma in contanti di curo 6.000,00 per non essere
indicata la data della sua acquisizione, per quanto riguarda i buoni postali per la possibilità, asserita
dai ricorrenti, che la data del loro acquisto sia irrilevante ai fini decisori per essere il denaro servito
per l’acquisto derivato da pregressi risalenti titoli ovvero da proventi del tutto leciti, come
rappresentato dai ricorrenti che richiamano sul punto una compiuta memoria a giustificazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso sottoscritto personalme te da Marino Anna e annulla la sentneza
impugnata limitatamente alla disposta confisca con rin o al tribunale di Torre Annunziata per
nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma il 25. .2014

Letti gli atti, la sentenza, i ricorsi;
lette le conclusioni del S. Procuratore generale, Gioacchino Izzo, per l’ inammissibilità
ricorsi,ad eccezione della parte relativa alla disposta confisca da annullare con rinvio;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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