Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17367 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17367 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE LEONARDO

avverso la sentenza del 29/03/2017 del TRIBUNALE di BELLUNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen.GALLI Massimo conclude per l’annullamento con rinvio.
Udito il difensore
L’avvocato GUAGLIANI MARIO del foro di BRINDISI in difesa di Parte Civile
VIOLANTE LEONARDO si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Il difensore presente avvocato BUONPANE FRANCESCA del foro di ROMA in
sostituzione dell’avvocato PIAZZA ALOMA del foro di TREVISO, come da delega a
sostituto processuale che deposita, in difesa di RESP. CIV. chiede dichiarasi
l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Parte Civile; deposita coclusioni scritte
cui si riporta.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Violante Leonardo,in qualità di parte civile, ricorre per cassazione avverso
la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di
assoluzione emessa in primo grado, nei confronti di Saran Alessandro in ordine
al reato di cui all’art. 590 cp perché, per negligenza, imprudenza e imperizia,
regolando in modo non idoneo l’attacco degli sci, affinché gli stessi rimanessero
aderenti agli scarponi, durante la discesa, perdendo, all’improvviso, lo sci sinistro
e non mantenendo l’equilibrio, cadeva senza controllo, scivolando lungo la pista

stazionava, fermo, in un punto più a valle, così cagionando a quest’ultimo
fratture scomposte e lussazioni giudicate guaribili in oltre 50 giorni. In Cortina
d’Ampezzo il 28 – 12- 2009.

2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché,

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, non è stata contestata
soltanto la colpa specifica, consistita nella inidonea regolazione degli attacchi,
ma anche la colpa generica, per negligenza, imprudenza e imperizia. Non può,
infatti, in alcun modo ascriversi l’accaduto a un caso fortuito, poiché è dato
pacifico che il Saran sia caduto su un dosso e che lo sci si sia staccato in esito a
questo salto, provocando la caduta e l’investimento della parte civile. Così come
è altrettanto pacifico che fosse nota la presenza dei dossi sulla pista, conosciuta
perfettamente dall’imputato e già percorsa nella stessa giornata. È noto anche
che gli attacchi degli sci, se sollecitati, tendono a sganciarsi. Per di più, al
momento dell’inizio della propria discesa, il Saran, come da lui stesso ammesso,
aveva notato la presenza di un gruppo di persone, tra cui l’investito, ferme
proprio al di sotto del citato dosso. Ciò nonostante la discesa è avvenuta
proprio in direzione del gruppo di persone ferme ed è stato affrontato un dosso a
velocità elevata, atteso che il Saran ha effettuato un salto, cui è seguito lo
sganciamento dello sci. Ciò ha provocato la caduta a terra del Saran, che è
rovinato addosso al soggetto passivo. Peraltro, si trattava di una pista destinata
a sciatori esperti, mentre è lo stesso Saran a definirsi soltanto un discreto
sciatore ed era quindi inadeguato. Tutto ciò consente di escludere che l’accaduto
si sia verificato in modo imprevisto e imprevedibile, anche perché l’imputato ha
ammesso che egli non regolava gli attacchi degli sci dal mese di novembre, pur
essendo consapevole che l’utilizzo e le sollecitazioni rendevano necessario
verificare la regolazione, secondo la normativa ISO. Il Saran non ha neanche
osservato le prescrizioni dettate dalla legge 24-12-2003, n. 363, secondo la
quale la velocità deve essere particolarmente moderata in caso di affollamento

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e andando ad impattare contro Violante Leonardo, che in quel momento

(art. 9) e lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di
evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle (art 10). Tali aspetti non
sono stati neppure sfiorati dal giudicante, benché i fatti siano stati esattamente
ricostruiti, nei termini qui riportati, soprattutto ad opera degli ispettori di polizia
intervenuti.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

3. Con memoria pervenuta 1’11-1-2018, l’imputato Saran Alessandro ha chiesto

4. Con atto depositato in udienza, il responsabile civile spa AXA Assicurazioni, ha
chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono fondate. In tema di sindacato del
vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di
sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta
dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di
essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se
abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle
argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a
preferenza di altre (Sez. U.,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). Il sindacato del
giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve
pertanto essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero
realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base
della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta,
nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente
“contraddittoria”, ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d)
non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in
termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del
ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della
razionalità (Cass., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
2. Nel caso in disamina, l’apparato logico posto a base della sentenza di secondo
grado non è esente da vizi, poiché dal plesso argomentativo costituito ‘dalla

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declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso.

saldatura tra gli apparati motivazionali delle sentenze di primo e di secondo
grado non si evince quale sia stato l’iter logico -giuridico esperito dai giudici di
merito in ordine alla ricostruzione dei fatti. Il giudice a quo si è limitato, infatti,
ad una scarna motivazione nella quale sostiene laconicamente che non sia stata
raggiunta alcuna certezza in merito alla mancata regolazione, in maniera
adeguata, dell’attacco dello sci, essendovi anzi la prova di una certa diligenza e
prudenza adoperata nel richiedere ad un tecnico la regolazione dello sci, come
riferíto dal teste Roggiu. Dunque, secondo il giudice a quo, non sarebbe possibile
stabilire se lo sci si sia staccato per una cattiva regolazione o per un caso

Nell’apparato giustificativo della sentenza impugnata non vi è però alcun cenno
alla tematica relativa alla ravvisabilità o meno di una colpa generica in capo
all’imputato. Eppure, secondo la prospettazione accusatoria, enucleabile dal
tenore testuale dell’imputazione formulata, il Saran, per negligenza, imprudenza,
imperizia, cadendo senza controllo e scivolando lungo la pista, andò ad impattare
contro il Violante, che in quel momento era fermo in un punto più a valle.
Dunque l’inadeguata regolazione dello sci, con conseguente perdita di
quest’ultimo, pur espressamente enunciata nell’imputazione, non era l’unico
addebito contestato, essendo stata demandata al giudice di merito la più ampia
tematica inerente alla ravvisabilità o meno, nella condotta dell’imputato, di
profili di negligenza, imprudenza, imperizia, in relazione alla caduta senza
controllo e allo scivolamento del Saran lungo la pista, con conseguente impatto
con il Violante. L’analisi di questa problematica è del tutto estranea al tessuto
argomentativo della pronuncia impugnata. Viceversa, il giudice a quo, che ha
l’obbligo di elaborare il materiale probatorio disponibile e di dare puntuale
risposta alle argomentazioni delle parti (Cass., Sez. 6, n. 34042 dell’ 11-2-2008,
Napolitano), avrebbe dovuto affrontare il quesito se, in relazione allo stato dei
luoghi; alle caratteristiche della pista; alle capacità tecniche del Saran; alla
possibilità, per quest’ultimo, di avvedersi della presenza del Violante, fermo, in
un punto più a valle; alle modalità di discesa; alla velocità tenuta dal Saran,
siano o meno ravvisabili profili di negligenza, imprudenza, imperizia a carico
dell’imputato. Così come avrebbe dovuto affrontare il quesito se, nella
causazione del sinistro, possano o meno essere ravvisati profili di colpa a carico
dello stesso soggetto passivo, in relazione alla posizione da questi tenuta. Anche
l’impossibilità di accertare uno o più di tali profili, così come di comprendere per
quale motivo lo sci si sia staccato, avrebbe dovuto formare oggetto di adeguata
tematizzazione da parte del giudicante, il quale avrebbe dovuto chiarire se essa
fosse correlabile all’inattendibilità dei testimoni, all’inaffidabilità delle
dichiarazioni della persona offesa, alla mancanza di dati tecnici, alla
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fortuito, non essendo stato possibile ricostruire la dinamica esatta del sinistro.

contraddittorietà delle risultanze acquisite o ad altre cause. E ciò anche alla luce
della disponibilità di un cospicuo materiale probatorio, in considerazione della
pluralità di testimoni escussi, secondo quanto si evince dalla motivazione della
pronuncia impugnata, e dell’intervento di ispettori di polizia, secondo quanto
dedotto dal ricorrente. La tematizzazione di tali profili è invece completamente
assente nell’apparato giustificativo della pronuncia impugnata. Ricorre,
pertanto, il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo
allorquando quest’ultima venga completamente omessa ma anche qualora
l’apparato argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai

Sez. 6, n. 35918 del 17-6-2009, Rv. 244763). Non può pertanto affermarsi che
il giudice di secondo grado abbia preso adeguatamente in esame tutte le
deduzioni difensive né che sia pervenuto alle proprie conclusioni attraverso un
itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità; sulla
base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di
manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi
delle risultanze agli atti (Sez. U., 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). Si impone,
pertanto, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente.
3. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio al giudice civile
competente per valore in grado di appello, cui va demandata altresì la
liquidazione delle spese tra le parti, relativamente a questo giudizio di legittimità.

PQM
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore
in grado di appello, cui demanda altresì la liquidazione delle spese tra le parti per
questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17-1-2018 .

temi sui quali deve vertere il giudizio (Cass., Sez. 6, n. 27151 del 27-6-2011;

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