Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17366 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17366 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PANDETTA MARIA CARMELA nato il 13/02/1980 a CATANIA

avverso la sentenza del 02/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI Massimo conclude per l’inammissibilita’.
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

N.

R.G.

RITENUTO IN FATTO

1.

PANDETTA Maria Carmela ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia,

avverso la sentenza di cui in epigrafe che in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Catania, ritenuto assorbito uno dei due capi contestati di sottrazione
di energia elettrica all’ente erogatore previo allacciamento di collegamento elettrico nella sua abitazione di Catania, fatto aggravato dalla violenza sulle cose, rideterminava nei suoi confronti la pena in un anno di reclusione ed C 103 di mul-

2. La ricorrente deduce carenza di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le le articolazioni e del tutto assertivi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione
della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di
diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1 Quanto al trattamento sanzionatorio i giudici del gravame hanno dato
adeguato conto dell’entità oggettiva del fatto reato. La pena base è stata modulata partendo da termini assolutamente contenuti (mesi otto di reclusione ed C
210 di multa). L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di
legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo
ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è
insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se
prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare
criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui
all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2,
n. 28852 dell’8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del
10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare
conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo:
“pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del
26.6.2009, Denaro, rv. 245596). Del tutto plausibile e giustificato, nei termini
sopra evidenziati, è anche il giudizio sul bilanciamento delle circostanze di segno
opposto.
2

ta.

N.

R.G.

3.2 I] giudice ha poi escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche in assenza di elementi positivi da valorizzare, e tale valutazione, sebbene sintetica appare assolutamente congrua a seguito della riforma dell’art.62
bis cod pen. nella parte in cui è stato escluso che il beneficio potesse essere riconosciuto sulla scorta della mera assenza di pregiudizi penali, né la parte ricorrente ha evidenziato elementi ulteriori da valorizzare se non quelli già considerati
per il contenimento al minimo della sanzione penale.

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché alla somma di duemila euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 17.1.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

(21-L,e2

,

Il Presidente

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,

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