Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17365 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17365 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FARHAT MOHAMED nato il 06/12/1990 a MAHDIA ( TUNISIA)

avverso la sentenza del 30/06/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI Massimo conclude per l’inammissibilita’.
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO

1. FARHAT Mohamed ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale
riforma della decisione del Tribunale di Ragusa, rideterminava nei suoi confronti
la pena in anni uno mesi otto di reclusione ed C 300 di multa, in relazione a ipotesi di furto aggravato in appartamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni
personali.

responsabilità del prevenuto, assumendo erroneo il giudizio tanto sull’elemento
psicologico del reato di furto, sia in relazione al riconosciuto intento del prevenuto di sottrarsi all’arresto con violenza e con minaccia sia in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di condotta diretta a provocare un danno di particolare tenuità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici e privi di qualsiasi specifico profilo di critica avversa la
motivazione della sentenza del giudice territoriale in punto di responsabilità, la
quale risulta assolutamente logica e non contraddittoria, nonché puntuale
nell’osservanza delle norme di legge applicate, soprattutto nella ricostruzione
della responsabilità del prevenuto sulla base di elementi oggettivi evidenziati dai
verbalizzanti e dalla stessa persona offesa e cioè che il ricorrente si era introdotto all’interno dell’appartamento forzando una persiana e lo aveva messo a soqquadro nell’intento, palese, di sottrarre beni o altre utilità di valore e comunque
serbando condotta univocamente tesa a tale risultato.
3.1 Ugualmente il giudice di appello aveva tratto elementi logici giuridici del reato di resistenza a pubblico ufficiale dal possesso da parte del FARHAT di un coltello che aveva brandito verso i verbalizzanti, della sua condizione di ubriachezza
e del fatto che aveva provocato alle persone offese le lesioni refertate.
Del tutto coerentemente con il quadro probatorio, che era significativo di una
condotta improntata a plurime violazioni di legge e ad una particolare intensità
del dolo e alla pericolosità delle azioni (detenzione del coltello e violenza esercitata nei confronti dei militari dopo essere stato sorpreso mentre rovistava
all’interno di appartamento in cui si era introdotto con la forza sulle cose), il giudice distrettuale ha escluso tanto il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, escludendo elementi positivi da valorizzare, quanto il danno di particolare tenuità.
2

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione alla assunzione di

N.

RG.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17.1.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

(UCI(Lu,

Il Presidente
P4rizO

P.Q.M.

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