Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17364 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17364 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TIDONA ANDREA nato il 18/02/1986 a RAGUSA

avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. GALLI MASSIMO conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore
Il difensore presente avvocato DRAGO DANIELE del foro di RAGUSA in difesa di
TIDONA ANDREA si riporta ai motivi.

Data Udienza: 17/01/2018

N.

R. G.

RITENUTO IN FATTO

1. TIDONA Alfredo ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Ragusa con la quale era stato condannato,
in relazione al reato di omicidio colposo ascritto, alla pena di mesi 4 di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla aggravante della violazione della disciplina della circolazione
stradale, nonché alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di
responsabilità del ricorrente, assumendo travisamento della prova e degli elementi tecnici acquisiti e di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le articolazioni e del tutto assertivi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione
della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di
diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, nel considerare gli elementi processuali e nel trarre le dovute conseguenze in punto di diritto. Le doglianze del
ricorrente risultano al contrario in fatto e, lungi dal contrastare il percorso logico
giuridico del giudicante, si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale
del sinistro, reiterando ipotesi alternative già esaminate e disattese dal giudice
territoriale.
3.1 Anche in relazione alla misura della sanzione amministrativa accessoria,
peraltro disposta in misura assolutamente contenuta rispetto alla forchetta edittale prevista dalla legge, il ricorso si limita a prospettare profili di incongruità del
tutto insussistenti e immotivati.
Il giudice, nell’applicare la sanzione amministrativa accessoria si è mantenuto entro limiti edittali medio minimi, attenendosi ai criteri stabiliti dall’art.222
C.d.S., non richiedendosi un obbligo motivazionale stringente sul punto, né richiedendosi una totale simmetria rispetto alla determinazione della sanzione penale per la quale rilevano aspetti premiali, di natura soggettiva, tesi a mitigare
la portata della pena, laddove la sanzione amministrativa accessoria assolve a

2

guida per la durata di mesi dieci.

N.

R. G.

una funzione inibitoria preventiva di maggiore e stringente colleganza al fatto e
alla violazione della disciplina regolamentare del codice della strada.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17.1.2018

Il Consigliere estensore
Ugo Bellini

Il Presidente
Parzi Piccialli

della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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