Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17363 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17363 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SEGNALINI ANDREA nato il 09/02/1979 a FIRENZE
ARCANGELI ALESSANDRA nata il 26/08/1981 a FIESOLE

avverso la sentenza del 26/11/2014 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per
Il Proc. Gen. GALLI Massimo conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi, anche
sull’aggravante della destrezza.
Udito il difensore
Il difensore presente avvocato STRACUZZA GIUSEPPE del foro di REGGIO
CALABRIA, in difesa di ARCANGELI ALESSANDRA, si riporta ai motivi.

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 novembre 2014 la Corte di appello di Firenze
confermava la pronuncia del Tribunale di Firenze con la quale Alessandra
Arcangeli e Andrea Segnalini venivano dichiarati responsabili del reato di cui agli
artt. 56, 110, 624, 625, n. 4, cod. pen. e condannava l’Arcangeli alla pena di
mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa e il Segnalini alla pena di mesi
dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

loro, atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi, al fine di
trarne ingiusto profitto, di varia tipologia di merce (generi alimentari) per un
valore complessivo di euro 347,48 sottraendola all’interno dei locali del
supermercato Coop, realizzando il fatto con destrezza consistita nell’utilizzare lo
strumento c.d. salva tempo, senza battere il prezzo di tutti i prodotti asportati,
così da fare risultare un costo dovuto pari a euro 50,00 circa, occultando la
restante merce di valore di circa euro 347,00, senza riuscire nel proprio intento
essendo stata notata la loro azione dal personale antitaccheggio che interveniva
presso la cassa ove i due si erano recati a pagare.
Con la recidiva reiterata specifica nel quinquennio quanto al Segnalini.
1.2. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito emerge
quanto segue.
Verso le ore 19.00 del 16 ottobre 2010 i Carabinieri del Nucleo
radiomobile di Firenze, su segnalazione della centrale operativa, si recavano
presso la Coop di via Bartoli 14 a Firenze ove un uomo e una donna,
successivamente identificati nei ricorrenti, erano stati fermati per un tentato
furto di merce al predetto supermercato.
Entrambi avevano prelevato la merce dai vari reparti riponendola nel
carrello, senza provvedere a registrarla con lo strumento salvatempo; in
particolare la Arcangeli si faceva consegnare dal reparto pescheria un grosso
quantitativo di pesce mentre il Signorini aveva scelto diverse bottiglie di vino ed
altri prodotti. Dopo gli acquisti quest’ultimo si allontanava portando con sé il
carrello contenente la spesa mentre la Arcangeli effettuava il pagamento alla
cassa.
Il loro comportamento insospettiva l’addetto alla vigilanza Claudio
Iacobelli che seguiva la Arcangeli sino all’autovettura dove il Segnalini era nel
frattempo intento a riporre i prodotti all’interno del portabagagli. Alla presenza
dei Carabinieri, la cassiera e il direttore del supermercato effettuavano il
controllo dei prodotti asportati e di quelli pagati e veniva accertato che solo una

1.1. Agli imputati veniva contestato di avere compiuto, in concorso tra

minima parte della spesa, pari al valore di euro 57,00, a fronte di un valore
complessivo di euro 347,48 di prodotti, era stata regolarmente pagata.

2.

Alessandra Arcangeli e Andrea Segnalini propongono ricorso per

cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la predetta sentenza.

3. Alessandra Arcangeli deduce i seguenti vizi.
3.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza delle norme processuali

526 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Sotto questo profilo la ricorrente deduce che sono state illegittimamente
poste a fondamento del giudizio di responsabilità nei suoi confronti le
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla guardia giurata
Berardi Iacobelli nonostante quest’ultimo, nella fase dibattimentale, avesse
precisato che il c.d. strumento salvatempo dove venivano passate le merci era
nell’esclusivo uso del Segnalini.
3.2. Con il secondo motivo denuncia che la sentenza impugnata è affetta
dal vizio di travisamento della prova e da illogicità manifesta nella parte in cui
trae elementi di convincimento sulla sua colpevolezza dal fatto che aveva
provveduto a segnalare alla cassiera il malfunzionamento del lettore ottico. Tale
circostanza, interpretata secondo le regole della logica, comprova, al contrario,
la sua completa estraneità rispetto ai fatti contestati.
3.3. Con il terzo motivo deduce che non ricorrono gli estremi della
destrezza in quanto la contestazione attiene al mero prelevamento di merce
esposta negli scaffali di vendita e nella successiva ed immediata omissione della
lettura nel segnatempo.
3.4. Con il quarto motivo lamenta che è stata illegittimamente esclusa
l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
3.5. Con il quinto motivo denuncia il vizio di violazione degli artt. 111
Cost. 132 e 133 cod. pen. e il vizio motivazionale con riferimento alla pena
inflitta.
3.6. Con il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 597, comma 5,
cod. proc. pen. e 175 cod. pen. in quanto risulta illegittimamente escluso il
beneficio della non menzione.
3.7. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con
ogni conseguenza di legge.

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stabilite, a pena di nullità, con riferimento agli artt. 191, 500, commi 1 e 2, 514,

4. Andrea Segnalini eleva i seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 110 e 624 bis
cod. pen. in quanto dalle risultanze probatorie non emerge la prova della sua
colpevolezza in ordine al reato contestato.
4.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in ordine
all’art. 62 bis cod. pen.
Il ricorrente rileva che la Corte distrettuale avrebbe dovuto escludere
l’aumento di pena conseguente alla recidiva nonostante la contestazione e la

generiche sulle aggravanti contestate.
4.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con
ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso proposti da Alessandra Arcangeli e il primo
motivo di ricorso proposto da Andrea Segnalini – incentrati su doglianze inerenti
alla affermazione della loro responsabilità in ordine al reato di cui agli
artt. 56,110 e 624 cod. pen. – sono infondati.
1.1. La Corte distrettuale, all’esito di un attento vaglio delle censure mosse
dagli appellanti alla sentenza di primo grado e di una puntuale disamina delle
fonti probatorie, ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze.
Dal complesso delle emergenze processuali risulta ampiamente comprovato
che gli imputati avevano preventivamente concordato la commissione del furto in
danno del supermercato Coop. Il Signorini spingeva il carrello al quale era
agganciato il c.d. strumento salvatempo abbinato alla tessera – socio intestata
alla Arcangeli e la spesa era stata effettuata insieme dagli imputati, prelevando,
di volta in volta, i prodotti dai vari reparti.
Nel descritto contesto i giudici di secondo grado hanno precisato che le
dichiarazioni rese dalla Arcangeli nel corso dell’interrogatorio, in sede di
convalida dell’arresto, ove assumeva di avere personalmente gestito la
registrazione delle merci acquistate con il c.d. salvatempo e di averle riposte nel
carrello, erano dettate dall’esigenza di tenere indenne il Segnalini – al quale era a
quell’epoca legata da un rapporto sentimentale – da ulteriori problemi giudiziari,
essendo quest’ultimo già gravato di precedenti. La successiva linea difensiva
della Arcangeli, incentrata sulla sua estraneità ai fatti, trovava la sua spiegazione
nella interruzione del predetto rapporto affettivo e non era ritenuta credibile. Il
suo pieno coinvolgimento nel fatto di reato veniva, infatti, inequivocabilmente
confermato nella condotta dalla medesima tenuta quando, a spesa ultimata, si

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declaratoria della stessa e, comunque, ritenere la prevalenza delle attenuanti

era recata alla cassa pagando una somma macroscopicamente inferiore al valore
effettivo della merce acquistata segnalando, al contempo, alla cassiera di non
essere riuscita a registrare uno yogurt con il salva tempo.
Al riguardo la Corte ha argomentato, con motivazioni immuni da vizi logici,
nel senso che, evidentemente, la Arcangeli intendeva distogliere l’attenzione
della cassiera dal contenuto della spesa riposta nel carrello, di ben più
consistente valore, proprio per evitare che quest’ultima decidesse di effettuare
controlli sulla restante merce.

dall’addetto alla vigilanza Berardi nel corso delle indagini preliminari e le
successive dichiarazioni dibattimentali – ovvero su chi, tra i due imputati, avesse
provveduto a riporre nel carrello le buste del pesce del valore di circa euro
200,00 senza passarle alla lettura ottica dello strumento c.d. salvatempo venivano ritenute, con motivazione congrua e logica, irrilevanti ai fini della
decisione, in quanto non inficiavano affatto l’ipotesi accusatoria mossa a carico
di entrambi gli imputati, di concorso nel tentativo di furto.

2. Quanto al terzo motivo proposto dalla Arcangeli, si osserva che la
questione prospettata impone necessariamente la disamina della portata
applicativa dell’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen.
In assenza, nella predetta disposizione di legge, di alcun contenuto
definitorio sul concetto di destrezza, la dottrina e la giurisprudenza vi hanno
tradizionalmente attribuito il significato di abilità motoria e sveltezza, intese in
senso fisico, oppure di avvedutezza e scaltrezza, quali doti intellettive, in
entrambi i casi applicate e manifestate nel compiere l’atto dell’impossessamento
del bene altrui in modo tale da eludere, sviare, impedire la sorveglianza da parte
del possessore in modo da rendere più insidiosa ed efficace la condotta
criminosa.
Dall’analisi delle situazioni concrete, oggetto di pronunciamento in sede di
legittimità, emerge che la capacità operativa, tale da integrare la destrezza, è
stata riconosciuta in condotte tipicamente improvvise e repentine, come nel
comportamento di c.d. borseggio, nel quale l’agente riesce, con gesto rapido ed
accorto, a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona
offesa si renda conto dell’asportazione in atto dalla sua persona o dai suoi
accessori (Sez. 2, n. 946, del 16/04/1969, Rv. 112022) ma anche quando la
modalità esecutiva sia avveduta e circospetta, sempre che sia in grado in
astratto di superare il controllo e la vigilanza esercitata dalla persona offesa
(Sez. 2, n. 6027 del 23/01/1974, Rv. 127987). Nei successivi sviluppi esegetici
la destrezza ha assunto sempre più una dimensione psicologica che pone al

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Inoltre le marginali discrasie riscontrate tra la versione dei fatti resa

servizio dell’attività criminosa doti di particolare ingegno ed abilità, dimostrative
di una incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle
cose. Si è così riconosciuta la destrezza nell’approfittamento di una condizione
favorevole appositamente creata per allentare la sorveglianza e neutralizzarne gli
effetti (Sez. 3, n. 35872 dell’08/05/2007, Rv. 237285, Sez. 4, n. 13074 del
17/03/2009, Rv. 243876; Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, dep. 2014,
Rv. 257948).
Nei più recenti approdi giurisprudenziali (cfr. da ultimo, Sez.Un. n. 34090 del

offensività, la modalità esecutiva, per dar luogo all’aggravante, deve rivelare un
tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della
fattispecie base di furto che disveli la sua maggiore capacità criminale e la sua
più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto. E’ stata così propugnata
una nozione restrittiva di tale circostanza aggravante che è stata esclusa
nell’ipotesi di furto commesso da chi si limita ad approfittare di situazioni, dallo
stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del
detentore dalla cosa.

3. Orbene ciò posto, si rileva che, in applicazione di detti principi di diritto
elaborati nella

subiecta materia,

non ricorre, nel caso in esame, l’ipotesi

dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen.
3.1. Il fatto, così come contestato e ritenuto, può eventualmente integrare
gli estremi degli artt. 110, 624 e 625 n. 2, seconda parte, cod. pen.
Ed invero, tradizionalmente il furto con frode, viene riferito alle condotte,
poste in essere nel corso dell’iter criminoso, caratterizzate da una insidiosa
efficienza offensiva che sorprende la contraria volontà del detentore, e vanifica le
difese che questi ha apprestato a difesa della cosa ed agevola la spoliazione della
vittima (Sez. un. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974).
Le condotte aggravate dalla destrezza e dall’uso del mezzo fraudolento
descrivono modelli di agenti prossimi ma non coincidenti: la prima circostanza si
caratterizza per la rapidità dell’azione nell’impossessamento, non potuto
percepire dalla persona offesa appositamente distratta, la seconda per la
particolare scaltrezza nell’attività preparatoria, concertata ed attuata mediante
qualche comportamento richiedente la presenza del possessore, idonea ad
eluderne la vigilanza ed i mezzi approntati a difesa di suoi beni (in tal senso Sez.
Un. n. 34090 del 27/04/2017, cit.)

4. Alla stregua di quanto sopra esposto la sentenza impugnata va pertanto
annullata, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen., con

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27/04/2017, Rv. 270088), si è puntualizzato che, in ossequio ai principi di

rinvio sul punto alla Corte di Appello di Firenze che dovrà provvedere ad
instaurare il contraddittorio tra le parti nella competente sede di merito, al fine di
verificare se, tenuto conto delle concrete modalità di utilizzo dello strumento c.d.
salva tempo, e alla stregua delle enunciate coordinate ermeneutiche, sia
configurabile, l’aggravante del mezzo fraudolento di cui all’art. 625 n. 2, secondo
parte, cod. pen.
All’esito, la Corte territoriale assumerà le determinazioni pertinenti.

anche nei confronti del coimputato Andrea Segnalini, in applicazione dell’istituto
di cui all’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. che prevede l’estensione al
coimputato degli effetti dell’impugnazione che venga accolta per motivi oggettivi.

6. I restanti motivi di ricorso proposti da Alessandra Arcangeli e da Andrea
Segnalini restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 4, cod. pen.
Rinvia alla Corte di Appello di Firenze in relazione all’eventuale configurabilità
dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p., seconda parte.
Dichiara ai sensi dell’art. 587 c.p.p. l’effetto estensivo della impugnazione nei
confronti dell’imputato Segnalini Andrea.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Il Consigliere estensore
DaniMa Rita Tornesi

Il Presidente
Ptrizia
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5. La medesima statuizione di annullamento con rinvio deve essere adottata

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