Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17362 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17362 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SAMPINO SALVATORE nato il 20/06/1986 a PALERMO

avverso la sentenza del 29/02/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI Massimo conclude per l’annullamento senza rinvio perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno con la sentenza impugnata dichiarava non
doversi procedere nei confronti di SAMPINO Salvatore in relazione al reato
ascritto di guida senza patente (in quanto mai conseguita), accertato in
Palermo il 5.1.2011, per intervenuta prescrizione de reato.

per cassazione, la difesa dell’imputato chiedendo pronuncia di
proscioglimento in quanto il fatto non era più previsto come reato, formula
più favorevole in quanto escludeva la antigiuridicità del fatto e di
immediata declaratoria atteso che la disposizione abrogatrice era entrata in
vigore in data antecedente la pronuncia di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il fatto per cui
si procede non é più previsto dalla legge come reato, causa di non
punibilità di immediata declaratoria ai sensi dell’art.129 II co. cod.proc.pen.

2.

Deve invero osservarsi che la contravvenzione di cui all’art.116,

comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito
amministrativo dall’art.1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore
dal 6 febbraio 2016 e cioè in data anteriore alla pronuncia di
proscioglimento per prescrizione, emessa dal Tribunale di Palermo in data
29.2.2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione
alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, trattandosi di formula certamente più favorevole per l’imputato
rispetto a quella adottata dal giudice di prima cure, la quale non esclude la
antigiuridicità del fatto ascritto.

3. Non deve farsi luogo all’obbligo di trasmissione degli atti alla autorità
amministrativa competente in quanto l’art.9 d.lgs. 8/2016, che pure
prevede tale incompetente, dispone una deroga nel caso in cui, come nella
fattispecie, il reato risulta estinto per prescrizione già alla data di entrata
in vigore della disciplina abrogatrice.

1

2. Avverso tale pronuncia interponeva appello, convertito in ricorso

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più
previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 17.1.2018

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