Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17361 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 17361 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TINKHAUSER HERBERT nato il 29/03/1959 a SAN LORENZO DI SEBATO

avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI Massimo conclude per l’inammissibilita’.
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 5 dicembre 2016 la Corte di appello di
Torino confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Cuneo dichiarava
Herbert Tinkhauser responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada
e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda,
applicandogli altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per la durata di mesi sei.

all’accertamento con etilometro richiesto dagli operanti della stazione dei
Carabinieri di Murazzano che lo avevano fermato mentre era alla guida
dell’autocarro Renault Trafic targato AN 613 SV, in quanto ritenuto in stato di
alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol a causa della
manifestazione dei seguenti sintomi: alito fortemente vinoso, equilibrio precario,
forte difficoltà di espressione verbale e tono della voce tendente all’alito nonché
chiara difficoltà di coordinamento.
1.2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la sera
dei 12 marzo 2013, in Dogliani, durante un ordinario servizio di controllo, i militari
dei Carabinieri avevano tentato invano di fermare il furgone Renault tg. AN613SV
che aveva proseguito la sua marcia costringendo uno dei pubblici ufficiali a
scansarsi. L’automezzo veniva seguito e raggiunto poche centinaia di metri più
avanti nel parcheggio di una pizzeria ed il suo conducente era stato fermato
mentre entrava nel locale. L’uomo, poi identificato nell’odierno imputato,
presentava i classici sintomi dell’ebbrezza alcolica, quali alito vinoso e andatura
barcollante e al ripetuto invito di sottoporsi all’alcoltest, aveva opposto il rifiuto.

2.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

Herbert Tinkhauser, a mezzo del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge con riferimento
all’art. 186, comma 7, cod. strada e all’art. 530 cod. proc. pen. nonchè il vizio
motivazionale.
Il ricorrente deduce che l’impugnata sentenza ha fatto malgoverno dei
principi di diritto applicabili alla fattispecie giuridica contestata ed è contraddetta
dalle risultanze processuali nonché inficiata da macroscopici vizi di motivazione.
Al riguardo, dopo avere premesso di non comprendere bene l’italiano
essendo altoatesino di lingua madre tedesca, sostiene che gli operatori della P.G.
non avevano in loco

l’apparecchiatura per l’alcoltest e gli proponevano di

accompagnarlo in ospedale, ragione per la quale opponeva il rifiuto al ricovero in

1.1. All’imputato veniva contestato di essersi rifiutato di sottoporsi

quanto non era ferito; né emerge dagli atti che l’invito a sottoporsi all’alcoltest sia
stato reiterato in lingua tedesca.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione degli artt. 186,
comma 7, cod. strada e 379 reg. att. cod. strada, 530 cod. proc. pen.
Il ricorrente, nei reiterare le argomentazioni di cui al primo motivo,
sottolinea che gli eventuali accertamenti presso la struttura ospedaliera avrebbero
comportato il prelievo ematico e, dunque, un esame di tipo invasivo; di qui deriva
la legittimità del suo rifiuto.

agli artt. 62 bis, 133, 163 cod. pen. e il vizio motivazionale in quanto una corretta
valutazione degli elementi probatori nonché il suo comportamento collaborativo,
avrebbe dovuto logicamente condurre i giudici del merito alla concessione degli
invocati benefici e al contenimento della pena nei minimi di legge.
2.4. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con ogni
statuizione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato essendo infondato.

2. I primi due motivi, essendo strettamente connessi, vengono esaminati
unitariamente. Essi si incentrano su considerazioni di merito, non scrutinabili in
sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta logica – giuridica
dell’apparato argonnentativo posto a supporto della sentenza impugnata.
Le relative doglianze, già dedotte nell’atto di appello, hanno infatti costituito
oggetto di approfondita e puntuale disamina da parte della Corte distrettuale che
è pervenuta, in aderenza alle emergenze probatorie, a confermare il giudizio di
responsabilità in ordine al fatto contestato.
I giudici di secondo grado hanno puntualizzato che dalle convergenti e precise
dichiarazioni rese sia dagli operanti il controllo che dal Comandante della Stazione
dei Carabinieri è emerso che l’imputato era concretamente in condizione di ben
comprendere il significato delle richieste avanzate dai militari, tanto da
interloquire, spiegando, a sua volta, in lingua italiana, che la patente di guida era
rimasta nel suo camper a Dogliani ove si trovava per eseguire dei lavori di
costruzione.
Dal complesso delle emergenze processuali si è desunto, con motivazione
congrua e logica, che, al di là della prospettata versione difensiva, non era
concretamente ravvisabile, da parte dell’imputato, alcun fraintendimento od

2

2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge con riferimento

equivoco, talchè il suo rifiuto a sottoporsi all’alcoltest risultava frutto di una scelta
consapevole.
E’ stato altresì escluso che al Tinkhauser sia stato prospettata l’esigenza di
sottoporsi necessariamente a prelievo ematico.
In proposito la Corte distrettuale ha sottolineato testualmente che
«l’atteggiamento ostruzionistico assunto dall’imputato appare avere assunto
carattere di assolutezza e di immediatezza tali che, a fronte del ripetuto invito a
sottoporsi all’alcoltest, egli recisamente rifiutava qualunque tipo di accertamento,

modo che la sua condotta ostativa appare deliberatamente (anche alla luce della
ritenuta piena comprensione di quanto gli era richiesto) volta ad eludere
l’accertamento di una condotta di guida indiziata di essere gravemente irregolare
e pericolosa». Ed ancora «la temporanea indisponibilità di una simile
apparecchiatura da parte della pattuglia era…evenienza agevolmente superabile
attraverso la richiesta che gli operanti avrebbero contestualmente avanzato al
radiomobile (di Fossano) ove fosse stata acquisita la disponibilità del conducente
di sottoporsi a tale verifica; richiesta che, invece, non era in concreto effettuata a
fronte del netto rifiuto di sottoporsi all’alcoltest opposto dal Tinkhauser».

3. Anche in relazione al terzo motivo la Corte distrettuale ha ampiamente e
correttamente motivato sulle ragioni per le quali non risultava accoglibile la
richiesta di concessione delle attenuanti generiche, essendo il prevenuto gravato
da precedenti penali specifici (in specie, guida in stato di ebbrezza, sia pure di
modesta entità avuto riguardo alle pene inflitte) e considerata la intrinseca
pericolosità della sua condotta di guida, dato che non si fermava al controllo
costringendo il militare a scansarsi per non essere investito dal furgone da lui
condotto.
Inoltre, confermata la pena inflitta dal Tribunale, peraltro in misura pari ai
minimi edittali, la Corte riteneva condivisibile anche la valutazione operata dal
Tribunale per negare il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. alla luce della ripetuta
ricaduta dell’imputato nel medesimo comportamento.
Tali

valutazioni

inerenti

al

trattamento

sanzionatorio,

rimesse

all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, risultano perfettamente
coerenti con le indicazioni ermeneutiche previste dalla legge e non si prestano ad
alcuna censura in questa sede.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

3

senza alcuna distinzione (e, quindi, non solo il prelievo di campioni ematici) di

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dani la Rit.9 Tornesi

latrgia PicclIi

Così deciso il 17 gennaio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA