Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17360 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17360 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IFTIMI MINAI FLORIAN nato il 14/11/1984

avverso la sentenza del 30/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI MASSIMO conclude per il rigetto.
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Iftimi Mihai Florin ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in
primo grado, in ordine al reato di cui agli artt. 624- 625 n 2, 61 n 5 e 7
cod.pen.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché in data
20-9-2008 il G.i.p. del Tribunale di Milano emise ordinanza di custodia cautelare

dell’Iftimi, ritenendo erroneamente esaustive le ricerche eseguite dai Carabinieri,
in totale assenza di prove circa la volontarietà dell’irreperibilità dell’imputato. Il
ricorrente venne tratto in arresto 1’8- 12-2010 e cioè dopo circa due anni. Ma, in
realtà, l’Iftimi ha sempre regolarmente soggiornato in Italia, essendo residente
nel Comune di Limbiate, e ha svolto in quegli anni una attività lavorativa, con
regolare partita IVA, tant’è che il Tribunale ha revocato la misura custodiale, in
data 22/12/2010, rilevando come tutto ciò dimostri che l’imputato non si è mai
sottratto volontariamente all’esecuzione della misura cautelare, attesa la sua
costante e regolare presenza sul territorio. Il fatto che egli, nel settembre 2009,
dopo neanche un anno dall’emissione dell’ordinanza, si sia iscritto nei registri
anagrafici del Comune di LInnbiate dimostra, infatti, che Iftimi era del tutto
all’oscuro dell’esistenza di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti.
Erroneamente dunque la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di nullità del
decreto di latitanza e di tutti gli atti successivi, irritualnnente notificati ex art. 165
cod. proc. pen., al difensore di ufficio, nominato dal G.i.p.
2.1. Ingiustificatamente la Corte d’appello ha poi negato il beneficio della
sospensione condizionale della pena a causa del mancato contributo, da parte
del ricorrente, alla ricostruzione della vicenda, senza considerare che egli è stato
arrestato solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e che la mancata
contestazione della responsabilità nei motivi di appello è dipesa esclusivamente
dalla scelta processuale di chiedere al giudice di secondo grado di dichiarare la
nullità della sentenza e dell’intero giudizio di fronte al Tribunale, proprio allo
scopo di potervi partecipare personalmente e difendersi. Non avendo avuto
questa possibilità, l’Iftimi non ha ritenuto di dover corrispondere alcun
risarcimento. Anche il Tribunale, nonostante abbia ritenuto l’Iftimi meritevole del
minimo della pena e delle attenuanti generiche, ha negato il beneficio della
sospensione condizionale a causa dello stato di latitanza, che non era dipeso da
sua colpa.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

in carcere nei suoi confronti. Il successivo 10-11-2008, dichiarò la latitanza

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’appello ha infatti
evidenziato che la documentazione attestante la regolare presenza in Italia,
la titolarità di un’impresa individuale, l’esercizio di attività lavorativa e la
pregressa assunzione quale dipendente a tempo determinato si riferisce
integralmente a un’epoca successiva all’emissione dell’ordinanza applicativa
della misura cautelare e del decreto di latitanza. Relativamente all’epoca in

possibilità di rintraccio in Italia dell’imputato, alla cui individuazione, per i
fatti oggetto del processo, si pervenne esclusivamente tramite comparazione
del profilo ricavato dall’esame del materiale biologico con quelli contenuti in
apposito archivio. L’imputato risultava clandestino, senza fissa dimora e
identificato solo tramite fotosegnalamento. Le prove fornite dalla difesa
attengono dunque – precisa il giudice a quo- ad una regolarizzazione
successiva, allorché l’Iftimi, resosi irreperibile e latitante nell’immediatezza
del furto, solo ad apprezzabile distanza di tempo si insediò sul territorio,
conseguendo i requisiti (primo fra tutti, un’attività lavorativa) per assicurarsi
la permanenza in Italia. Di qui la conclusione relativa alla validità del decreto
di latitanza e all’ulteriore, derivativa, validità delle notificazioni degli atti
processuali successivi, compiuti prima del rintraccio dell’interessato.
L’apparato argomentativo a sostegno del decisum è dunque razionale,
esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idoneo ad esplicitare
le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di
censure, tanto più che lo stesso ricorrente ammette di essersi iscritto nei
registri anagrafici del Comune di Limbiate dopo quasi un anno dall’emissione
dell’ordinanza.
2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. Le
determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio
sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del
decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è
senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento
alla gravità dei fatti, trattandosi di un furto ai danni di un imponente
esercizio commerciale; alla cospicuità della refurtiva (apparecchiature e
strumentazioni elettroniche per un valore complessivo di euro 150.000); alla

2

cui vennero emanati tali atti non vi è riscontro alcuno della presenza e della

mancanza di un contributo, da parte dell’Iftirni, alla ricostruzione della
vicenda; alla mancanza di un risarcimento del danno.
3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali

PQM

Così deciso in Roma, il 17-1-2018.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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