Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17359 del 17/01/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 17359 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHEBLI MOHAMED nato il 04/07/1967 a TUNISI ( TUNISIA)

avverso la sentenza del 17/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. GALLI MASSIMO concludeper il rigetto.
Udito il difensore

Data Udienza: 17/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Chebli Mohanned ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in
primo grado, in ordine al reato di cui all’art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza sulla contestata aggravante e comunque al quantum della pena
inflitta, poiché la fattispecie in esame, pur essendo meno grave rispetto ad altre,

stata punita più severamente, nonostante la presenza di dichiarazioni spontanee,
di natura confessoria. Come risulta, infatti, dalla sentenza n. 11894 del 2010 del
G.i.p. di Milano, l’imputato è stato ritenuto meritevole della concessione delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e ne è quindi
derivato un trattamento sanzionatorio più mite. Il reato considerato
correttamente più grave è stato, infatti, quello di cui all’art. 74, comma 2, I.
stup. e i vari reati-satellite ex art. 73 I. stup. hanno ricevuto, all’esito del giudizio
di appello, pene variabili tra mesi 2 e mesi 5 di reclusione. Appare pertanto
illogico irrogare un più elevato aumento di pena rispetto a quello operato nelle
precedenti sentenze, per fatti obiettivamente più gravi, in quanto inerenti a
quantitativi di droga ben più rilevanti.

3. Le doglianze formulate non possono trovare accoglimento. Le determinazioni
del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti
insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da
vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di
specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi
adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla tipologia di
stupefacente (eroina); al dato ponderale (oltre un chilo); all’organizzazione della
consorteria criminale, che aveva a disposizione danaro, mezzi e numerosi
complici; all’irrilevanza delle dichiarazioni confessorie, atteso che l’imputato era
stato ampiamente scoperto e che quanto ha dichiarato era già perfettamente
noto; alla situazione del Chebli, clandestino in Italia, non inserito nella società,
privo di effettiva attività lavorativa, che traeva le proprie fonti di sostentamento
dalla commissione di reati relativi agli stupefacenti
4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

oggetto di precedenti sentenze e riunite sotto il vincolo della continuazione, è

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17-1-2018 .

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