Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17355 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17355 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAORMINA MICHELE nato il 05/01/1983 a PALERMO

avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato,
escludendo una aggravante e rideterminando la pena, la decisione appellata da TAORMINA Michele
imputato per violazione del d.P.R. 309\90;

— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze attenuanti
generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. La concessione delle
attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un
diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve
ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. III n. 19639,
24 maggio 2012; Sez. In. 3529, 2 novembre 1993; Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15
novembre 1985; Sez. I n. 4200, 7 maggio 1985). Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi
che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti
dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o,
comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. Il n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI
n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non
contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell’imputato (Sez. VI n.
42688, 14 novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre 2003).
— che nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alle gravi modalità della condotta
nonché all’assenza di elementi positivi di valutazione;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente infondato) e, a
norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando violazione di
legge in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;

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