Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17354 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17354 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIORENTINO GIUSEPPE nato il 18/07/1962 a PALERMO

avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato
assolvendo dal reato di cui all’art. 256 d.lgs. 152\06 e rideterminando la pena per il residuo reato di cui
all’art. 137 d.lgs. 1512\06 la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di
FIORENTINO Giuseppe;

— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico
e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del
fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che la valutazione sulla sussistenza o meno della causa di non punibilità si risolve in un giudizio di fatto
che, se adeguatamente motivato e privo di manifesta illogicità, non può essere censurato in sede di
legittimità e, sul punto, i giudici del gravame hanno adeguatamente motivato indicando quale dato ostativo
la accertata abitualità della condotta;
— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze attenuanti
generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento
della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella fattispecie in esame, il
giudice di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli in proposito dalla legge,
ha dato rilevanza decisiva alla presenza di precedenti penali;
che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO A, nella camera di consiglio del 9/3/2018
Il Ps»ente

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche;

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