Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17352 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17352 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FARAONE AGOSTINO nato il 18/01/1977 a ALCAMO

avverso la sentenza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svoka dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata
con la quale FARAONE Agostino era stato condannato per il reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) legge
210/2008;

–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26 giugno
2013 e Sez. Il n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di
specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a
sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13
giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni
di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione
impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi ad una generica doglianza sulla pena,
motivatamente quantificata dai giudici del gravame;

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