Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17351 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17351 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI FALCO GENEROSO nato il 29/09/1968 a NAPOLI

avverso la sentenza del 06/07/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
– – che la Corte di appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la
sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di DI FALCO
Generoso per il reato di cui all’articolo 6 legge 40\1989;

– – che, in tema di reati concernenti l’inosservanza dei provvedimenti del questore, impositivi
del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o dell’obbligo di
comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni, il
controllo giurisdizionale sulla legittimità formale di essi si esaurisce nella fase della convalida
da parte del G.I.P., con la conseguenza che l’omessa presentazione, in tale sede, delle
eccezioni relative alla legittimità del provvedimento questorile, o il rigetto delle stesse da parte
del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento
amministrativo convalidato una sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede
cognitiva;
– – che la sentenza impugnata, peraltro, evidenzia come accertata in fatto la circostanza che
l’imputato non si è comunque presentato in nessuno degli uffici di polizia indicati e, cioè, quello
interessato per la notifica del provvedimento e quello indicato nel provvedimento;
– – che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i
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• la camera di consiglio del 9/3/2018
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– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di validità dell’atto impositivo dell’obbligo di
presentazione. In data 13/2/2018 ha presentato memoria ad ulteriore sostegno delle proprie
ragioni;

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