Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17348 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17348 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANZILLOTTI OSVALDO FRANCESCO nato il 09/09/1997 a BRINDISI
avverso la sentenza del 21/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BRINDISI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 9/3/2018
Il Pr4.idente

Ritenuto:
— che il G.U.P. del Tribunale di Brindisi, con con la sentenza in epigrafe indicata ha applicato a
ANZILLOTTI Osvaldo Francesco la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui
all’art.73 D.P.R. n. 309/1990;
— che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità,
di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14
gennaio 2009). Va aggiunto che l’accordo intervenuto non consente di censurare l’entità della pena, frutto
dell’accordo;
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti, di euro 3.000,00

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