Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17348 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17348 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BELPIETRO MAURIZIO N. IL 10/05/1958
avverso la sentenza n. 1274/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe a parte civile, l’Avv
U

difensor Avv.

Data Udienza: 06/12/2012

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Vito D’Ambrosio,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Per la parte civile è presente l’Avvocato Smuraglia, il quale conclude
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o in subordine il
rigetto dello stesso. Deposita nota spese.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Luca Lo Giudice in sost. Avv.
Vincenzo Lo Giudice, il quale si riporta ai motivi di ricorso.

1.

Belpietro Maurizio è imputato del reato di cui all’articolo 595 del

codice penale perché, in qualità di direttore de IL GIORNALE, ometteva il
dovuto controllo sul contenuto dell’articolo diffamatorio dal titolo “Il
giallo del documento che spinse Lombardini al suicidio”. In tale articolo
di giornale l’allora procuratore della Repubblica di Palermo, Dott.
Giancarlo Caselli, veniva indicato come il responsabile morale del suicidio
del collega Lombardini, indagato dalla stessa procura per fatti connessi
al sequestro Melis. Il suicidio veniva collegato, nell’articolo, alle condotte
poste in essere dal Caselli e dai suoi sostituti nel dispregio delle norme
giuridiche e di correttezza umana.
2.

Sulla base delle predette considerazioni, il tribunale di Monza,

sezione distaccata di Desio, previa concessione delle attenuanti
generiche equivalenti alla aggravante contestata, condannava l’imputato
alla pena di euro 600 di multa, nonché al risarcimento dei danni in
favore della parte civile, con provvisionale di euro 20.000. Veniva
proposto appello eccependo la incompetenza territoriale del tribunale di
primo grado, la nullità delle ordinanze con cui il tribunale aveva respinto
le richieste di ammissione di alcuni testi, la eccessività della pena inflitta
e la duplicazione della liquidazione del danno morale; si invocavano
inoltre l’articolo 68 della costituzione, che sancisce l’insindacabilità delle
opinioni espresse dai parlamentari (essendo l’autore dell’articolo
diffamatorio un deputato della Repubblica), nonché la scriminante del
diritto di critica e la verità dei fatti raccontati dal giornalista.
3.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25/01/2012,

rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo
grado.
4.

Belpietro Maurizio propone oggi ricorso per cassazione per i

seguenti motivi:

RITENUTO IN FATTO

a. violazione delle norme sulla competenza territoriale nonché
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione. Sostiene il ricorrente che, avendo fornito prova
che il primo stabilimento tipografico a stampare il giornale fu
quello di Oricola, quivi doveva ritenersi avvenuta la prima
diffusione del quotidiano e quindi commesso il reato ai sensi
dell’articolo 8 cod. proc. pen..
b. Violazione dell’articolo 68 della costituzione,

nonché

motivazione. Sostiene il ricorrente che l’insindacabilità delle
opinioni espresse dal giornalista-parlamentare si rifletteva
anche sui doveri di controllo del direttore del giornale, in
quanto riportare e diffondere attraverso i media le
dichiarazioni di un parlamentare costituisce esercizio del
diritto di cronaca e non invece attività diffamatoria. Sotto il
profilo soggettivo, deve riconoscersi a favore del direttore del
quotidiano la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di
cronaca, almeno sotto il profilo putativo.
c. Erronea applicazione degli articoli 595, 51, 57 del codice
penale e 13 della legge 47-1948 in ordine alla sussistenza del
reato di omesso controllo ed ai presupposti per il
riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio del
diritto di cronaca; mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la Corte
d’appello non ha risposto alle censure esposte nel gravame,
ove si riconduceva la pubblicazione ai canoni dell’esercizio del
diritto di critica, per cui nessun dovere di controllo era stato
violato da parte del direttore, tanto più che i fatti
corrispondevano a verità.
d.

Violazione degli articoli 57 del codice penale e 12 della legge
47-1948, nonché mancanza di motivazione in relazione
all’errata liquidazione di una somma a titolo di riparazione
pecuniaria in favore della parte civile. La condanna del
Belpietro sarebbe in contrasto con la suddetta norma speciale
in quanto la somma a titolo di riparazione risulterebbe per
legge inapplicabile al direttore responsabile del quotidiano.

mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della

CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Il primo motivo di ricorso è infondato; come questa Corte ha avuto
modo, più volte, di affermare (anche in procedimenti a carico
dell’odierno imputato), nei procedimenti per reati commessi con il mezzo
della stampa la competenza per territorio va determinata con riferimento
al luogo di cosiddetta “prima diffusione”, il quale di solito coincide con
quello della stampa, per la ragionevole presunzione che la possibilità che
senso potenziale, si verifichi immediatamente all’uscita dello stampato
dalla tipografia (sez. 1, n. 25804 del 12/06/2007, Belpietro, Rv.
237339).
2. In forza di detto principio e proprio con riferimento al richiamato
procedimento (già a carico di Belpietro Maurizio, quale direttore de “Il
Giornale”), pur dandosi atto della presenza di numerosi stabilimenti sul
territorio nazionale, la competenza era stata individuata in Desio,
sezione distaccata del Tribunale di Monza, in quanto lo stabilimento era
quello ove si stampava la copia “nazionale” del quotidiano ed era
immediatamente prossimo al luogo in cui avvengono le attività di
preparazione e teletrasmissione del testo. La Corte rilevava, inoltre, che
era con riferimento alla sua ubicazione che veniva individuata la
Prefettura competente a ricevere le copie d’obbligo. Sulla base di tali
considerazioni era stato individuato come competente il Tribunale di
Monza, Sezione di Desio.
3. Orbene, siffatta individuazione della competenza per territorio non
è vincolante per questo collegio, ma, trattandosi di momenti di
collegamento del tutto identici, per contestare seriamente la radicata
competenza non bastava introdurre elementi di prova circa l’ora di inizio
della stampa (è la sentenza di appello, alla pagina otto, ad affermare che
è stato provato solo l’orario di inizio, tra l’altro solo 19 minuti in anticipo
rispetto allo stabilimento di Paderno Dugnano), ma nemmeno era
sufficiente indicare l’orario di conclusione del processo di stampa, dal
momento che la diffusione avviene non presso lo stabilimento, ma
tramite i venditori, raggiunti attraverso una complessa rete di
distribuzione. Era, dunque, necessario, fornire ulteriori elementi di prova
in ordine al fatto che il giornale quel giorno era stato concretamente
diffuso, prima che in ogni altro luogo, in territorio ricadente nel
circondario del Tribunale di Avezzano. Ciò non è stato fatto e, dunque,

lo stampato venga letto da altre persone e, quindi, la sua diffusione in

deve confermarsi, in diritto, l’orientamento pressoché univoco di questa
Corte, secondo cui per i reati commessi a mezzo dell’edizione nazionale
de “Il Giornale” la competenza è del Tribunale di Monza, sezione di
Desio.
4. Anche sotto il diverso profilo del vizio di motivazione la censura è
infondata; proprio in virtù di quanto affermato al punto precedente non
presenta alcuna illogicità evidente la motivazione assunta dalla Corte
d’appello alla pagina otto, laddove ritiene il dato riferibile all’inizio del
competenza collegata allo stabilimento di Paderno Dugnano.
L’individuazione del luogo di prima diffusione costituisce una valutazione
di fatto riservata al giudice di merito e come tale, in assenza di vizi della
motivazione, non sindacabile in questa sede di legittimità.
5. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo a violazione di legge e
vizio di motivazione con riferimento all’art. 68 Cost., è infondato;
l’immunità assicurata dall’art. 68 Cost. ai membri del Parlamento, infatti,
non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la
pubblicazione della notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la
quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente
ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della
quale non può giovarsi né il compartecipe privo della medesima
guarentigia, né il direttore del giornale che, violando il precetto di cui
all’art. 57 c.p., non abbia impedito la pubblicazione della notizia
diffamatoria (Sez. 5, n. 13198 del 05/03/2010 – dep. 08/04/2010,
Belpietro, Rv. 246903; conf. sez. 5, n. 15323 del 15/02/2008 – dep.
11/04/2008, Rutelli, Rv. 239481; Sez. 5, n. 43090 del 19/09/2007 dep. 22/11/2007, Vendola, Rv. 238494). Anche la pronuncia invocata
dalla difesa (Sez. 5, n. 2384 del 26/11/2010 – dep. 25/01/2011, Napoli,
Rv. 249502) riconosce che l’art. 68 Cost. non introduce nell’ordinamento
una causa di giustificazione, ma una mera causa di non punibilità; in
quel procedimento i giornalisti (e così il direttore dei giornali) erano stati
assolti perché si erano limitati a riportare stralci di interviste rese dal
parlamentare e ben diverso era il contesto complessivo.
6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato; la Corte
d’appello risponde in modo specifico ed approfondito alle censure svolte
con l’atto di impugnazione, affermando che nel caso in esame il diritto di
critica è stato travalicato, con modalità odiose e diffamatorie, essendosi
insinuati pesanti dubbi sulla regolarità dell’operato dei magistrati

processo di stampa non sufficiente a vincere la presunzione di

inquirenti, nonostante tutti gli accertamenti successivi, sia in sede
disciplinare che nei procedimenti per diffamazione, avessero appurato
l’assoluta regolarità della procedura adottata dai magistrati palermitani
nei confronti del Lombardini. La Corte osserva, poi, che la tesi sviluppata
dal giornalista è una mera illazione, lesiva della reputazione del Caselli e
che anche sotto il profilo soggettivo non vi sono giustificazioni, essendo
l’articolo redatto ben sette anni dopo i fatti, quando era stata verificata
ed accertata in varie sedi la assoluta correttezza degli inquirenti (cfr.
palesa manifestamente infondato anche il richiamo difensivo alla
scriminante dell’esercizio del diritto di critica sotto il profilo putativo.
7. Non corrisponde, poi, a verità il fatto che in altra sede si fosse
esclusa la portata diffamatoria delle dichiarazioni, analoghe a quelle del
giornalista, rese nei giorni immediatamente successivi al suicidio di
Lombardini dal procuratore della Repubblica di Cagliari, Dott. Francesco
Pintus, posto che egli – nel procedimento a suo carico per diffamazione era stato assolto per difetto dell’elemento soggettivo.
8. Per il resto il motivo di ricorso, riportando numerose pagine
dell’atto di appello, non fa che svolgere valutazioni di merito che sono
precluse in questa sede di legittimità. Va, infine, ricordato che la natura
diffamatoria dell’articolo non è limitata – nel giudizio della Corte – alla
parte in cui riporta le considerazioni del dottor Pintus, ma deriva anche
dal titolo dell’articolo, dall’impaginazione, dall’accostamento della foto di
Caselli, dal contenuto dell’articolo, che richiamano complessivamente nel
lettore un’immagine di un’azione persecutoria, disumana e condotta
senza il rispetto delle regole preposte all’azione giudiziaria.
9. Anche il quarto motivo è infondato; non è chiaro se venga eccepita
formalmente la duplicazione della liquidazione, questione peraltro già
sollevata con l’appello e correttamente risolta dalla Corte territoriale
(pagg. 14 e 15), con riferimento alla solidarietà dell’obbligazione ed alla
necessità per il creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti di
entrambi gli obbligati.
10.

La censura principale è, invece, riferita alla possibilità che al

direttore sia comminata la sanzione della riparazione pecuniaria di cui
all’art. 12 della legge n. 47 del 1948. Ma anche sotto tale profilo il
motivo di ricorso è infondato; ritiene questo collegio di aderire alla
interpretazione maggioritaria e più recente, secondo cui in tema di
diffamazione con il mezzo della stampa la persona offesa può richiedere
5

Pagg. 11 e 12 della sentenza di appello. Nella delineata situazione si

anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di
omesso controllo, ai sensi dell’art. 57 cod. pen., la riparazione pecuniaria
di cui all’art. 12 della legge n. 47 del 1948, in quanto a detta riparazione
è tenuto non solo l’autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia
contribuito a cagionare l’evento tipico del reato, sia in concorso, sia per
aver omesso di impedire l’evento (Sez. 5, n. 13198 del 05/03/2010 dep. 08/04/2010, Belpietro, Rv. 246904; conf. Sez. 5, n. 15114 del
15/03/2002 – dep. 22/04/2002, Battista, Rv. 221318). Va rilevato,
limitazione di natura soggettiva (“nel caso di diffamazione commessa col
mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento
dei danni a sensi dell’art. 185 del codice penale, una somma a titolo di
riparazione”) e che la somma è determinata in relazione alla gravità
dell’offesa ed alla diffusione dello stampato, elementi che sono
addebitabili sia al giornalista che al direttore.
11.

Consegue a quanto detto che il ricorso deve essere

rigettato, con le conseguenti statuizioni in punto spese, sia di ordine
processuale, sia con riferimento a quelle sostenute nel grado dalla parte
civile costituita, che si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile,
che liquida in complessivi C 2.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 6/12/2012

infatti, che l’art. 12 della legge n. 47 del 1948 non contiene alcuna

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