Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17347 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17347 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TESEDDU ASCHIM nato il 29/08/1961 a SCHORNDORF( GERMANIA)

avverso la sentenza del 07/10/2016 del TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
— che il Tribunale di Sassari, con la sentenza in epigrafe indicata ha affermato la responsabilità penale di
TUSEDDU Aschim per violazione dell’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06;
— che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di mancata applicazione della causa di on punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;

— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RIMA, nella camera di consiglio del 9/3/2018
Il Pr sidente

— che il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza della particlalre tenuità
del fatto contestato;

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