Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17346 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17346 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Meliza Vargas Pujos, nata a Azua (Rep. Dominicana) il 25.9.1987
avverso l’ordinanza del 19 luglio 2012 emessa dal Tribunale di Milano;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tindari Baglione, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, in sede di
riesame, ha confermato il provvedimento del 22 luglio 2012 con cui il G.i.p.
del Tribunale di Como aveva disposto la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di Meliza Vargas Pujos, per avere detenuto a fine di

marijuana, di cui circa gr. 107 rinvenuti nella sua abitazione.

2.

L’imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione,

deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 275 comma 4 c.p.p.,
avendo il Tribunale disposto la custodia in carcere nonostante fosse madre di
due figli di età inferiore a tre anni.
Con gli altri motivi denuncia la mancata valutazione delle ammissioni di
responsabilità del coindagato, lamentando un travisamento della prova, e
l’illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I motivi con cui si censura la ritenuta sussistenza delle esigenze
cautelari sono fondati.
3.1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente nel censurare
l’ordinanza impugnata ha dedotto, in via principale, l’erronea applicazione
delle disposizioni in materia di esigenze cautelari, per poi denunciare la
violazione dell’art. 275 comma 4 c.p.p., essendo stata disposta la misura della
custodia cautelare in carcere nonostante fosse madre di due figli di età
inferiore a tre anni.
Invero, riguardo a quest’ultimo aspetto non risulta chiarito se i figli minori
si trovino in Italia con la madre oppure, come sembra desumersi da un
passaggio contenuto nell’ordinanza, siano rimasti nel paese d’origine, ma
soprattutto non emerge se l’imputata abbia comunque la custodia dei minori,
situazione che potrebbe giustificare l’applicazione dell’art. 275 comma 4
c.p.p.
3.2. In ogni caso, con riferimento alla censura generale sulle esigenze
cautelari, si rileva che la valutazione della necessità di confermare

2

cessione, in concorso con il marito Urban Sime Pena, un quantitativo di

l’applicazione della custodia cautelare in carcere si fonda su argomentazioni
apodittiche, che non trovano riscontro nei fatti descritti nell’ordinanza, e che
conferiscono alla motivazione un carattere di illogicità soprattutto con
riferimento alla scelta della misura. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che la
vicenda non abbia connotati di modesta gravità per escludere l’applicazione
dell’attenuante di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, ma non ha

all’imputata che giustifichi il ricorso alla misura cautelare più grave; lo stesso
vale per il ritenuto pericolo di recidiva, affermato in base alle “caratteristiche
personali” dell’imputata, che però non sono evidenziate; d’altra parte, il
pericolo di fuga e la stessa scelta della misura più gravosa vengono, di fatto,
desunti in rapporto allo status di appartenente ad un paese extracomunitario,
senza alcun riscontro concreto sul rischio di allontanamento dall’Italia ovvero
sull’insufficienza della misura degli arresti domiciliari, richiesta dall’imputata;
infine, anche la motivazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento
probatorio si fonda su mere ipotesi e non su circostanze concrete.

4. In conclusione, nell’ordinanza impugnata il giudizio sulle esigenze
cautelari appare affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti,
mentre avrebbe dovuto essere espressione di parametri concreti, relativi a
dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della
personalità dell’indagata; d’altra parte, anche l’adeguatezza esclusiva della
custodia in carcere avrebbe dovuto essere ritenuta in presenza di elementi
specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità
dell’indagata, tali da farla ritenere come soggetto propenso all’inosservanza
degli obblighi connessi ad una diversa misura.
Le indicate carenze nella motivazione giustificano l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al
Tribunale di Milano per nuovo esame.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter
disp. att. c.p.p.
P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e
rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano.

3

operato alcuna valutazione sulla concreta gravità della condotta contestata

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter
disp. att. c.p.p.
Così deciso il 6 dicembre 2012

Il Consig re estensore

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