Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17345 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17345 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto
avverso la sentenza del 16 dicembre 2011 emessa dal G.u.p. del Tribunale di
Grosseto nel procedimento a carico di Loredana Busonero;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, dott. Tindari Baglione, che ha concluso
per l’annullamento della sentenza impugnata;
udito l’avvocato BrunqLeili che ha chiesti il rigetto del ricorso.
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ORA77;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Grosseto
ha dichiarato il non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. nei confronti
di Loredana Busonero, imputata di tre episodi di abuso d’ufficio.
L’imputata era accusata di avere, in qualità di dirigente responsabile

Comune di Monte Argentario, emesso il provvedimento di autorizzazione
all’esercizio provvisorio dell’attività di erogazione del carburante in favore
della Argentario Trade s.r.I., società di cui il fratello Ottorino Busonero era
socio al 50%, violando così il dovere di astensione, nonché in assenza del
parere del Capo Compartimento della Capitaneria di Porto, della prescritta
autorizzazione di cui all’art. 55 cod. nav. e del certificato di prevenzione
incendi.
Il giudice, pur rilevando la violazione del dovere di astensione, ha escluso
la sussistenza dei reati contestati, mancando il requisito della ingiustizia del
vantaggio patrimoniale arrecato alla società, poiché avrebbe comunque avuto
diritto al rilascio dei titoli autorizzatori.

2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cessazione il pubblico
ministero, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 323 c.p., in quanto il
rilascio illegittimo dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio ha comunque
determinato un ingiusto vantaggio per la società.
Sotto un diverso profilo viene dedotto il vizio di motivazione, perché la
sentenza non ha chiarito per quali ragioni le violazioni di legge specificamente
contestate, riguardanti la mancanza del nulla osta dei vigili del fuoco, del
collaudo comunale e dell’autorizzazione dell’autorità preposta al demanio
marittimo, non avrebbero fondamento.
Infine, si sottolinea come le contestate violazioni di legge hanno
consentito l’anticipazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni,
comportando un vantaggio patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

dell’ufficio S.U.A.P. e dell’ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del

Il G.u.p. del Tribunale di Grosseto pur riconoscendo una “macroscopica
illegittimità” nell’operato dell’imputata, per violazione del dovere di astensione
in presenza di una pratica a cui era interessato il fratello, ha comunque
escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 323 c.p., ritenendo che il
provvedimento provvisorio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di
erogazione del carburante “potesse essere concesso”. In altri termini ha

doppia ingiustizia.
Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte richiede, ai fini
dell’integrazione del reato in esame, che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel
senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione
di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto
non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, sicché occorre
una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere
l’ingiustizia del detto vantaggio dalla illegittimità del mezzo utilizzato e,
quindi, dall’accertata esistenza dell’illegittimità della condotta (tra le tante,
Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 35381, Moro). Peraltro, si è riconosciuto che tale
duplice valutazione deve essere fatta anche nel caso in cui si tratti di
violazione del dovere di astensione (Sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11415,
Gianazza).
Tuttavia, nel caso di specie, la contestazione rivolta alla Loredana
Busonero non si limita alla sola violazione del dovere di astensione, in quanto
le imputazioni relative al reato di abuso d’ufficio (capi 1-3) contengono
specifici riferimenti ad ulteriori violazioni di legge, consistenti nel fatto che il
provvedimento all’esercizio provvisorio dell’impianto di distribuzione del
carburante sarebbe stato rilasciato in mancanza di una serie di presupposti,
tra cui il nulla osta dei Vigili del Fuoco, l’autorizzazione dell’autorità preposta
al demanio marittimo e il collaudo comunale.
Invero, secondo la sentenza impugnata non vi sarebbe stata necessità del
parere della Capitaneria di Porto posto che l’attività interessata non si
svolgeva sul demanio; per quanto riguarda il nulla osta dei Vigili del Fuoco il
giudice, con una motivazione perplessa, ha formulato una sorta di prognosi
sulla non necessità dello stesso; infine, nulla si dice in ordine alla mancanza
del collaudo.

3

negato che nell’abuso d’ufficio contestato fosse presente il requisito della c.d.

Su tali aspetti la motivazione offerta in sentenza è parziale, perplessa e,
comunque, non supportata da accertamenti: in ogni caso, risulta smentita la
tesi secondo cui, nella specie, non vi sarebbe l’ingiustizia dell’evento con
conseguente ingiusto vantaggio patrimoniale, in quanto non risulta affatto
certo che Ottorino Busonero avesse effettivamente “diritto ad ottenere
l’autorizzazione provvisoria all’esercizio della stazione di servizio”, così come

sopra indicati, a cui si riferiscono le imputazioni, il fratello dell’imputata
avrebbe potuto ottenere l’autorizzazione richiesta. L’averla ottenuta
comunque, senza alcuna verifica in ordine alla sua concedibilità, anche in
rapporto all’accertamento sulla situazione dei luoghi e in genere all’esistenza
dei presupposti necessari, ha costituito un oggettivo vantaggio patrimoniale,
ingiusto in quanto, mancando l’accertamento di tutti i presupposti di legge,
“non ne avrebbe avuto diritto”.
D’altra parte, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza
preliminare per emettere la sentenza di non luogo a procedere non è
l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del dibattimento, con la conseguenza
che l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi acquisiti ai sensi
dell’art. 425 c.p.p. debbono avere caratteristiche tali da non poter essere
ragionevolmente considerate superabili: in altri termini il giudice deve
pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia
ragionevolmente prevedibile che gli elementi probatori ritenuti insufficienti o
contraddittori siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio.
Nel caso in esame il G.u.p. del Tribunale di Grosseto non ha compiuto
alcuna valutazione in tal senso, laddove avrebbe dovuto operare una
valutazione prognostica finalizzata a verificare se sulla base dei provvisori
elementi probatori raccolti vi potesse essere un ulteriore sviluppo in
dibattimento, sviluppo che avrebbe potuto riguardare proprio la sussistenza
dei presupposti di legge necessari per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
all’attività di erogazione del carburante in favore di Ottorino Busonero.

4. Le carenze della motivazione sopra evidenziate, nonché l’erroneo
utilizzo dei criteri che devono presiedere la scelta del proscioglimento ai sensi
dell’art. 425 c.p.p., giustificano l’annullamento della sentenza impugnata, con
rinvio al Tribunale di Grosseto per nuova deliberazione da parte del giudice

4

sostenuto in sentenza. Infatti, solo in presenza di tutti i presupposti di legge

dell’udienza preliminare, in persona di un magistrato diverso da quello che ha
pronunciato la decisione annullata.
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al
Tribunale di Grosseto.

Il Consig iere estensore

Così deciso il 4 dicembre 2012

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