Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17343 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17343 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
AJOP LAMIN nato il 05/03/1993
ZITOUN HIICHAM nato il 01/10/1984

avverso la sentenza del 14/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
LUCCA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

– che i ricorsi per cassazione proposti dagli imputati, in punto di vizio di motivazione e violazione dell’art.
129 C.P.P., risultano manifestamente infondati perché in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non
consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta
di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica
risultante dalla contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa
in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n.
21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240,14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna
delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che i gravami appaiono comunque sprovvisti della necessaria concretezza per l’invocata declaratoria
immediata di non punibilità;
— che l’accesso al cd. “patteggiamento” preclude all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua
italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del
procedimento (Sez. 2, n. 6575 del 2/2/2016).
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti, di euro 3.000,00 per ciascuno di essi

P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 9/3/2018
Il P sidente

Ritenuto:
— che il Tribunale di Lucca, con la sentenza in epigrafe ha applicato a ZITOUN Hicham e AJOP Lamim la
pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine a violazioni della disciplina sugli stupefacenti;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA