Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17342 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17342 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
JARMOUNI MOSTAPHA nato il 02/06/1997
JARMOUNI EJJILALI nato il 01/01/1965
JARMOUNI BENDAOUD nato il 19/06/1987

avverso la sentenza del 12/07/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
LUCCA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

– che i ricorsi per cassazione proposti dagli imputati, in punto di vizio di motivazione e violazione dell’art.
129 C.P.P., risultano manifestamente infondati perché in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non
consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili con la richiesta
di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica
risultante dalla contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa
in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta,
diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n.
21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna
delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che i gravami appaiono cornunque sprovvisti della necessaria concretezza per l’invocata declaratoria
immediata di non punibilità;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti, di euro 3.000,00 per ciascuno di essi

P. Q. M.
Dichiara inammissibile,i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 9/3/2018

Ritenuto:
— che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca, con la sentenza in epigrafe ha applicato a
JARMOUNI Mostapha, JARMOUNI Ejjilali e JARMOUNI Bendaoud la pena concordata, ex articolo 444
C.P.P., per violazioni del d.P.R. 309\90;

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