Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17339 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17339 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCURTI ALESSANDRA nato il 24/08/1956 a ROMA
avverso la sentenza del 19/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/03/2018
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata,
con la quale era stata affermata la responsabilità penale di MANCURTI Alessandra per violazione della
disciplina urbanistica;
— che, nella specie, la Corte territoriale ha escluso, con accertamento in fatto, la natura pertinenziale delle
opere eseguite, evidentemente sulla base delle caratteristiche costruttive cui fa riferimento anche la
ricorrente;
— che il ricorso, dunque, formula censure non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità, non potendo
questa Corte apprezzare le specifiche caratteristiche delle opere e, conseguentemente, la loro natura di
autonoma costruzione o mera pertinenza, come sostanzialmente viene richiesto in ricorso;
che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali e la violazione di legge, in quanto la Corte di appello non avrebbe
considerato la natura pertinenziale delle opere eseguite ;