Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17337 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17337 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORRICO ALESSANDRO nato il 07/07/1990 a COSENZA

avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:

— che in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione,
dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario
passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza
dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766 ed altre prec. conf.). Inoltre, la
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza
deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo
sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa
qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, n. 34902 del 24/6/2015, Brughitta e altro, Rv.
264153 e prec. conf.)
— che tali evenienze, nella fattispecie, non si sono verificate, come emerge dal richiamo effettuato dal
giudice agli atti del processo, sicché la sentenza deve ritenersi corretta ed adeguatamente motivata;
che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti, di euro 3.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

— che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, con la sentenza in epigrafe ha
applicato a ORRICO Alessandro la pena concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., per violazione della
disciplina sugli stupefacenti;

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