Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17333 del 12/02/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17333 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VAMPO SALVATORE N. IL 03/03/1965
avverso l’ordinanza n. 296/2012 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
31/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difen

Avv.;

Data Udienza: 12/02/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-La Corte di appello di Lecce – sez. di Taranto – con ordinanza del
04.07.2012 rigettava la richiesta di revoca della misura di sicurezza del ricovero in
ospedale psichiatrico per la durata di anni 2 e mesi 3, nei confronti di :
VAMPO SALVATORE
-la misura di sicurezza era stata originariamente applicata al Vampo con sentenza
del Tribunale di Taranto, sez. di Grottaglie, poi confermata in appello, di
assoluzione del medesimo dalle imputazioni ex artt. 612/2 e 635/2 CP per vizio
totale di mente;
1.2)-11 Tribunale per il riesame di Taranto, con ordinanza del 31.07.2012,
rilevava che nelle more la sentenza di merito con la quale era stata applicata la
misura di sicurezza era divenuta irrevocabile in data 19.07.2012, riteneva che la
competenza era ormai trasferita al Magistrato di sorveglianza e dichiarava
l’inammissibilità dell’appello .
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre per cassazione Vampa Salvatore in
proprio, deducendo:
MOTIVI
1)-l’ordinanza impugnata non esamina alcun elemento di fatto e prescinde anche
dal verbale dell’udienza del 23.05.2011 da cui emerge l’assenza di riscontri
all’accusa;
2)-l’ordinanza impugnata omette di conformarsi alla decisione della Corte di
appello di Perugia 163/11 che aveva revocato una analoga misura di sicurezza;
3)-non vi era la competenza del Tribunale di sorveglianza in quanto non era stata
ancora avviata la fase esecutiva da parte del PM ed il Tribunale per il riesame in
sede di appello aveva la competenza anche come giudice dell’esecuzione;
4)-l’ordinanza impugnata non considerava il principio stabilito dalla Corte di
cassazione sez. 50 RG 7816/12 che aveva conferito valenza preminente alle
considerazioni sanitarie;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-Il ricorso è totalmente infondato.
3.1)-Premesso il passaggio in giudicato della sentenza di merito applicativa della
misura di sicurezza in oggetto, devono ritenersi del tutto infondati i motivi relativi
alla competenza, attribuita dal ricorrente al Tribunale per il riesame ovvero al
Giudice dell’esecuzione, atteso che al riguardo la giurisprudenza è consolidata nel
ritenere che in tema di misure di sicurezza personali, la decisione pronunziata dal
giudice della cognizione è impugnabile, ai sensi degli art. 579 e 680 c.p.p., davanti al
tribunale di sorveglianza quando la sentenza sia impugnata per la sola disposizione
riguardante la misura di sicurezza personale ovvero quando l’impugnazione
comprenda anche altri capi penali, avanti al tribunale del riesame, per le ordinanze

1

Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

ex art. 312-313 c.p.p. (applicazione provvisoria di misure di sicurezza), e davanti alla
corte d’appello per le sentenze. ( Cassazione penale, sez. I, 08/03/1996, n. 3450 )

Ne deriva che le impugnazioni relative alla misura di sicurezza permangono ma la
competenza si trasferisce al Tribunale di sorveglianza.
Né può ritenersi fondata la tesi del ricorrente riguardo al mancato inizio della fase
esecutiva, atteso che, divenuta definitiva la sentenza di condanna, la posizione
dell’imputato non può venire differenziata per il solo fatto che non sia ancora stato
emesso e notificato l’ordine di carcerazione, ma egli va ritenuto in espiazione di pena
dal momento della definitività della condanna.
Cassazione penale, sez.
08/06/1992 )
La presente motivazione è assorbente delle altre questioni dedotte,
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi
della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche
totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi
inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento ; va omessa nella specie la condanna al pagamento di una
somma in favore della Cassa delle Ammende in considerazione delle condizioni
soggettive del ricorrente.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 12 febbraio 2013

Nel caso in cui la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di persona
sottoposta a custodia cautelare , ovvero come nel caso a misura di sicurezza
personale , provvedimento comunque limitativo della libertà personale, divenga
inoppugnabile, il “vinculum libertatis” già imposto al condannato conserva efficacia,
rimanendo funzionalmente predisposto alla formale instaurazione della fase
esecutiva ad iniziativa del p.m. ( Cassazione penale, sez. VI, 08/05/1992 )

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