Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17331 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17331 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BARTOLOMEI GIACOMO nato il 21/07/1936 a ANGHIARI
BARTOLOMEI FRANCESCO nato il 03/01/1971 a AREZZO
avverso la sentenza del 01/12/2016 del TRIBUNALE di AREZZO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/03/2018
Ritenuto:
— che il Tribunale di Arezzo in composizione monocratica con la sentenza in epigrafe indicata ha
condannato BARTOLOMEI Giacomo e BARTOLOMEI Francesco alla pena dell’ammenda per violazione
dell’art. 137 d.lgs. 152\06;
— che, l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato
al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento
dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta
una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto
convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto
essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n.
5291, 10 febbraio 2004;);
— che i ricorrenti lamentano, del tutto genericamente, l’errore scusabile in ragione della complessità della
normativa di settore, ma tale deduzione risulta priva di fondamento perché, come costantemente affermato
dalla giurisprudenza di questa Corte, chi è professionalmente inserito, come i ricorrenti, in un determinato
settore professionale, ha l’onere, quanto meno, di informarsi adeguatamente sulle disposizioni che lo
disciplinano;
— che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 9/3/2018
Il • esidente
— che avverso detta sentenza hanno proposto appello gli imputati, convertito in ricorso per cassazione,
deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali;