Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17330 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17330 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MLIK SALAH nato il 11/04/1985
avverso la sentenza del 30/05/2016 del TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/03/2018
– che il Tribunale di Livorno in composizione monocratica con la sentenza in epigrafe
indicata ha condannato MLIK SALAH alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt.
11, comma 3, lett. a) e 30, comma 1 legge 394\91;
– – che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
– – che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Silvana ROSINI, la quale non
risulta iscritta nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che non è prevista alcuna deroga neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché
altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso,
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697,
29 maggio 2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.)
– – che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al . pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in ROMA
la camera di consiglio del 9/3/2018
Il P sidente
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