Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17329 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17329 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOGLIA MANZILLO LUIGI nato il 23/06/1982 a PIANO DI SORRENTO

avverso la sentenza del 16/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato —
riqualificando il reato nell’autonoma fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 e rideterminando la
pena – la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di FOGLIA MANZILLO
Luigi per illecita detenzione di sostanze stupefacenti;

— che la Corte del merito ha dato atto della “entità non proprio minimale dello stupefacente” dunque
escludendo la irrilevanza penale della condotta e, implicitamente, l’applicabilità dell’art. 131Bis cod. pen.
richiamato dal ricorrente;
— che la destinazione dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale era stata motivatamente
desunta dal primo giudice sulla base di significativi dati fattuali, quali il rinvenimento dello stupefacente
suddiviso in dosi e la presenza, tra le cose sequestrate, dio un bilancino di precisione;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la irrilevanza
penale della condotta e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta destinazione allo
spaccio dello stupefacente;

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