Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17328 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17328 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIUFFRIDA ALFIO nato il 22/10/1966 a CATANIA

avverso la sentenza del 14/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

A

Ritenuto:
che la Corte d’Appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata
con la quale GIUFFRIDA Alfio era stato condannato per il reato di cui all’art.. 10 d.lgs. 74\2000;

–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. V n. 28011, 26 giugno
2013 e Sez. Il n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di
specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a
sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.
— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa. In particolare, la sentenza evidenzia, in fatto, che pur
avendo il ricorrente presentato denuncia di furto della documentazione contabile, risultava aver ricevuto in
consegna dal commercialista documentazione relativa alla società a lui facente capo in data successiva a
quella della denuncia ;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13
giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in RO
mera di consiglio del 9/3/2018
Il P sidente

— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le regioni
di diritta e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione
impugnata, pur congruamente e logicamente motivata;

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