Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17327 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17327 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SASSARA NANDO nato il 22/06/1976 a VITERBO
avverso la sentenza del 15/04/2015 del TRIBUNALE di SPOLETO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/03/2018
Ritenuto:
– – che il Tribunale di Spoleto, con la sentenza in epigrafe indicata ha affermato la
responsabilità penale di SASSARA Nando per violazione della disciplina degli alimenti;
— che, l’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art.568, comma 5, cod.
proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico
trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione
secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di
impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di
sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I
n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10
febbraio 2004;);
– – che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della
ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato
non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia
sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli
elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del
quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel
merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte
Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello
del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
– – che avverso detta sentenza ha proposto appello l’imputato, convertito in ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea interpretazione delle risultanze processuali. IN data23/2/2018
ha presentato memoria ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni;