Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17324 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17324 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUSIMANO IGNAZIO nato il 25/08/1988 a PALERMO
avverso la sentenza del 13/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/03/2018
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza
appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di CUSIMANO Ignazio per il reato di cui
all’articolo 73, comma 5 d.R R. 309\90;
— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo l’erronea
interpretazione delle risultanze processuali;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel
giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico
e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti
sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del
fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13
giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
— che il ricorso, peraltro senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni prospettate dalla Corte di
appello, formula censure in fatto, non suscettibili di analisi in questa sede di legittimità;