Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17322 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17322 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELDEIB MOHAMOUD BEDIR BEDIR FARAHAT nato il 20/01/1989
avverso l’ordinanza del 04/10/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/03/2018
Ritenuto:
— che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con l’ordinanza in epigrafe indicata ha
rigettato la richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di ELDEIB
— che il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento;
— che l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena,
ex art. 444 cod. proc. pen., non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e
direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non
definitivo (in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può essere applicata anche
nel giudizio ordinario), e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio
(cfr. Sez. 7, n. 38931 del 27/5/2016, Mangini, Rv. 268476);
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1 comma, c.p.p. e,
a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in R MA, nella camera di consiglio del 9/3/2018
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