Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17321 del 09/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17321 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA SANTE nato il 02/05/1980 a VASTO

avverso la sentenza del 19/10/2017 del GIP TRIBUNALE di VASTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di Vasto, con con la sentenza in epigrafe indicata ha applicato a BEVILACQUA
Sante la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine al reato di cui all’art..73, comma 5 D.P.R. n.
309/1990;
— che, in tema di “patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità,
di questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto
contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far
valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14
gennaio 2009). Va aggiunto che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta
che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di
cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che, nella fattispecie, il giudice ha compiutamente richiamato le risultanze degli atti di indagine
acquisiti ed ha rilevato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell’insussistenza delle
condizioni di applicabilità dell’articolo 129 C.P.P.
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata declaratoria
immediata di non punibilità;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti, di euro 3.000,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA