Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17320 del 09/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17320 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUDA PERPARIM nato il 12/05/1980 a PILAFE-DIIBER( ALBANIA)
avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 09/03/2018
Ritenuto:
— che la Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato,
riqualificando i fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90, la sentenza appellata, con la quale era stata
affermata la responsabilità penale di MUDA Perparim;
che il giudice di merito ha ‘valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo materiale
probatorio acquisito agli atti processuali;
che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi
fissati dall’articolo 133 C.P. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra
nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche
attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. IV n.41702,
26 ottobre 2004). Nella fattispecie, la Corte di appello ha fatto riferimento alla reiterazione e professionalità
nell’attività di spaccio dell’imputato;
— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della
somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando il vizio di
motivazione in punto di quantificazione della pena;