Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1732 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1732 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ERRICO ALESSANDRO N. IL 09/04/1983
avverso l’ordinanza n. 14/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
21/03/2013
sentitalopylazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/si te le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difens Avv.;

9-tP59-%

Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/3/2013, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice
dell’esecuzione, revocava nei confronti di Errico Alessandro il beneficio
dell’indulto concesso ai sensi della legge 241 del 2006, avendo lo stesso
commesso, in data 30/10/2006, un reato in materia di stupefacenti per il quale
aveva riportato una condanna alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000

2. Ricorre per cassazione il difensore di Errico Alessandro, deducendo
violazione di legge.
La consumazione del reato in data 30/10/2006 era circostanza già
conosciuta al momento della concessione del provvedimento di clemenza, in data
23/3/2011, trattandosi di pena in esecuzione ed iscritta nel casellario giudiziale.
Si trattava, quindi, di causa ostativa alla concessone del condono.
Si trattava, quindi, di errore di diritto che non era emendabile se non con
l’impugnazione della sentenza.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso. L’indulto non può essere revocato se non risulta che la causa di
revoca, nota al giudice, sia stata almeno implicitamente valutata e ritenuta
inoperante. Il ricorrente non aveva fornito alcun elemento di prova della
conoscenza del provvedimento al giudice che aveva applicato l’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Il ricorrente non contesta la sussistenza astratta dei presupposti per la
revoca del beneficio dell’indulto, in conseguenza della condanna alla pena di anni
sei di reclusione ed euro 26.000 di multa per un reato commesso il 30/10/2006;
osserva, peraltro, che, poiché tale condanna era conosciuta dal Giudice che, il
23/3/2011, aveva applicato il beneficio dell’indulto, la revoca non sarebbe
possibile poiché l’errore di diritto compiuto in quella sede poteva essere
emendato solo con l’impugnazione del provvedimento che aveva concesso il
beneficio.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il
provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiari (pur erroneamente)
condonata la pena è impugnabile a norma degli artt. 672, comma primo, e 667

2

di multa.

cod. proc. pen., cosicché, in difetto di gravame, la decisione assume – in forza
del generale principio del ne bis in idem operante, in quanto compatibile, anche
nel procedimento esecutivo – carattere di definitività e deve, quindi, ritenersi
successivamente irrevocabile da parte del giudice dell’esecuzione, cui la stessa
questione sia riproposta (Sez. 1, n. 40127 del 14/04/2011 – dep. 07/11/2011,
Salzano, Rv. 251541); d’altro canto, è stato ripetutamente affermato, proprio
con riferimento all’indulto previsto dalla legge 241 del 2006, che la sentenza di
condanna, ove sia prevista quale causa di revoca del beneficio dell’indulto già

31/03/2010 – dep. 22/04/2010, Jouini, Rv. 246842).

Peraltro il presupposto su cui si fonda il motivo di ricorso – la conoscenza e
la valutazione da parte del Giudice che aveva emesso il provvedimento di indulto
della precedente sentenza di condanna ostativa della concessione del beneficio resta del tutto indimostrato, non avendo il ricorrente allegato il provvedimento e
tanto meno dimostrato che nel fascicolo del giudice che aveva emesso
l’ordinanza del 23/3/2011 fosse presente un certificato penale che riportasse la
sentenza di condanna per il reato commesso il 30/10/2006.
Ne consegue che il ricorso non è autosufficiente e non dimostra la
circostanza fattuale su cui si fonda, così da non potere incidere sul
provvedimento impugnato, avente natura obbligatoria.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 9 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

concesso, ne impedisce ancor prima l’applicazione (Sez. 1, n. 15462 del

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