Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17318 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17318 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JERIDI WAJDI nato il 11/05/1981

avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato,
rideterminando la pena, la sentenza appellata, che aveva affermato la responsabilità penale di JERIDI
Wajdi per violazioni della disciplina sugli stupefacenti;

— che, la valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione del beneficio della
sospensione condizionale non richiede l’esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., ben
potendosi questi limitare ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 (dep.2010),
Miranda, Rv. 246184; Sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, Rv. 264802; Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di
Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto e altri, Rv. 260136; Sez. 4, n. 9540 del
13/7/1993, Scalia, Rv. 195225; Sez. 1, n. 6239 del 12/7/1989 (dep. 1990), Palamara, Rv. 184181).
— che nella fattispecie, la Corte territoriale ha negato il beneficio richiesto considerando rilevante, ai fini di
una sfavorevole prognosi di non recidività, la gravità della condotta e l’esistenza di contatti tra il ricorrenti
ed ambienti criminali connessi ai canali di approvvigionamento degli stupefacenti. Tale motivazione
appare del tutto adeguata e sufficiente, avendo la Corte del merito fatto buon uso dei principi dianzi
ricordati, cosicché, sotto tale profilo, la sentenza impugnata risulta del tutto immune da censure;
che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente infondato) e, a
norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando violazione di
legge in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena;

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