Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17317 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17317 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
NDIAYE IBRA nato il 22/09/1984, avverso la sentenza del 15/12/2011
della Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Enrico Deleaye che ha
concluso per il rigetto;
FATTO
1. Con sentenza del 15/12/2011, la Corte di Appello di Palermo
confermava la sentenza con la quale, in data 23/12/2009, il Tribunale di
Termini Imerese – sez. distaccata di Cefalù

aveva ritenuto NDIAYE

Ibra colpevole dei di cui agli artt. 474 – 648 cod. pen.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti
motivi:
2.1. VIOLAZIONE DELL’ART. 178 COD. PROC. PEN. per avere la Corte
ritenuto che il decreto di citazione a giudizio fosse stato correttamente
notificato laddove, invece, il soggetto che l’aveva ricevuto era estraneo

Data Udienza: 27/03/2013

al nucleo familiare come si evinceva dal certificato storico ed il numero
civico faceva riferimento a tutti i condomini del medesimo stabile;
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

552/2

LETT, D) COD. PROC. PEN.

perché nel

decreto di citazione non era indicato il nome del magistrato che avrebbe
2.3.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

474-648

COD. PEN.

per non avere la Corte

assolto il ricorrente sotto il profilo del falso grossolano e perché non era
emersa alcuna prova di un pregresso illecito commesso per l’acquisto di
quanto posto in vendita;
2.4.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.

per non avere la Corte

territoriale concesso le suddette attenuanti pur essendo state
espressamente richieste.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.

178

COD. PROC. PEN.: sul

punto, la Corte ha

così scritto: «da certificato del Comune di Agrigento risulta che l’atto è
stato notificato nel luogo dove l’imputato risiede, e nella realtà di
notificazione l’ufficiale giudiziario ha attestato d’averlo consegnato a
persona “capace e convivente”».

Di conseguenza, a fronte del suddetto accertamento di fatto, la
censura deve ritenersi manifestamente infondata anche alla stregua dei
seguenti consolidati principi di diritto (Cass. 19035/2005 riv 231620 Cass. 9214/2005 riv 231487 – Cass. 24575/2001 riv 219640 – Cass.
907/1999 riv 212931):
la relata di notifica è assistita da una presunzione di veridicità
nella parte in cui attesta che il consegnatario dell’atto è
convivente con l’interessato il quale può contrastarla con una
prova contraria precisa e rigorosa proprio perché l’attestazione
dell’ufficiale giudiziario è basata su una altrui indicazione e non è
il frutto di attività d’indagine del notificante;
per la notifica, purchè avvenga in uno dei luoghi indicati nell’art.
157 c.p.p., è rilevante non la relazione più o meno stabile e
duratura dell’accipiens con il luogo in cui gli viene consegnata la

2

trattato il processo;

copia dell’atto da notificare, bensì il suo rapporto personale col
notificando, tale da legittimare la presunzione che quell’atto
verrà portato a conoscenza del suo destinatario.

manifestamente infondata per la semplice ragione che la norma
invocata dal ricorrente (art. 552/2 lett. d) cod. proc. pen.) si riferisce,
come ha già rilevato la Corte territoriale, ovviamente ed intuitivamente,
al giudice quale organo giudicante e non al nominativo del singolo
magistrato.

3. VIOLAZIONE DEGLI ART-r. 474-648 COD. PEN.: anche la suddetta
censura è manifestamente infondata.
La sussistenza dell’art. 474 cod. pen. deve ritenersi alla stregua
della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «la
grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in
inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la
provenienza degli oggetti in commercio, non comporta l’impossibilità di
configurare il reato di cui all’art. 474 cod. pen. per asserita inidoneità
dell’azione, posto che il reato tutela la fede pubblica, intesa come
affidamento della collettività nei marchi e segni distintivi, e quindi
l’interesse non solo dello specifico compratore occasionale, ma della
generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese
titolari dei marchi e dei segni contraffatti a mantenere certa la funzione
distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio»:

SSUU

23427/2001 – Cass 44297/2005, rv 232769 – Cass.31451/2006 Rv.
235214 – Cass. 11240/2008 Rv. 239478 – Cass. 40556/2008 Rv.
241723.
La sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen. va rinvenuta
nella circostanza che il reato presupposto è da identificarsi nella
condotta illecita di falsificazione.

4. VIOLAZIONE DELL’ART. 62

BIS

COD. PEN.: La censura va ritenuta

manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte

3

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 552/2 LETT. D) COD. PROC. PEN.: la censura è

97”,111 1, 1^

‘•

t

territoriale

[«non si rinvengono in atti elementi idonei per il

riconoscimento delle attenuanti generiche all’imputato, peraltro già
condannato per fatti analoghi a quelli oggetto dell’odierno giudizio»]

deve ritenersi congrua e logica avendo dato conto degli elementi scelti
correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di
merito in ordine al trattamento sanzionatorio, il relativo esercizio si
sottrae ad ogni censura di legittimità, in quanto anche un solo elemento
che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato o alle
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o
concedere le attenuanti stesse, non essendo il giudice obbligato a
motivare anche sulle ragioni per le quali ritiene irrilevanti gli eventuali
elementi a favore dell’imputato.
5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al ve samento della
somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Roma 27/03/2013
IL P
(Dott. Anto
IL CONSIG
(Dott. G.

RE EST.

ENTE
posito)

per la formulazione del giudizio globale: di conseguenza, essendo stato

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