Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17317 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17317 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NIKA MIRASH nato il 04/12/1978

avverso la sentenza del 02/12/2016 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:

— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di vizio di motivazione e violazione
dell’art. 129 cod. proc. pen., risulta manifestamente infondato perché in tema di “patteggiamento”, il rito
prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di questioni che risultino incompatibili
con la richiesta di applicazione della pena formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, poiché l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere
rimessa in discussione, presupponendosi la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche
assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez.
V n. 21287, 04 giugno 2010; Sez. Il n. 5240, 14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna
delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per l’invocata declaratoria
immediata di non punibilità;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

— che il G.I.P. del Tribunale di Perugia, con la sentenza in epigrafe ha applicato a NIKA Mirash la pena
concordata, ex articolo 444 cod. proc. pen., in ordine a reati di cui all’articolo 73 D.P.R. n. 309/1990;

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