Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17316 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17316 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO RAFFAELE nato il 17/02/1972 a GROSSETO

avverso la sentenza del 18/02/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
che la Corte di appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato,
rideterminando la pena, la sentenza appellata, che ave ia affermato la responsabilità penale di GRASSO
Raffaele per violazioni della disciplina sugli stupefacenti;

— che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando violazione di
legge in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche;

il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale
del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in
misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla
gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo;
che la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi
elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi
connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice
in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. III n. 19639, 24 maggio 2012; Sez. I n. 3529, 2
novembre 1993; Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n.
4200, 7 maggio 1985)..
Inoltre, riguardo all’onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a
prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o,
comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. Il n. 3609, 1 febbraio
2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia
congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure
quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti
invocati a favore dell’imputato (Sez. VI n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. VI n. 7707, 4 dicembre
2003).
— nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale
riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alle gravi modalità della condotta;

— che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile (poiché manifestamente infondato) e, a
norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

— che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:

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