Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17315 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17315 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUADILI ABDERAZAK nato il 10/06/1979

avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 09/03/2018

Ritenuto:
— che la Corte di appello di Venezia con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato,
riducendo la pena originariamente inflitta previa rinuncia ai motivi di ricorso diversi da quelli concernenti
il trattamento sanzionatorio, la sentenza appellata, che aveva affermato la responsabilità penale di
BOUADILI Abderazak per violazione della disciplina sugli stupefacenti;

— che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, poiché generico e manifestamente infondato e, a
norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata, di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

— che l’interessato, nel proposto ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni
di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della
decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata [il ricorrente lamenta, con assoluta
indeterminatezza, la mancata valutazione circa l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. peni;

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