Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17314 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17314 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
MAGGIO DONENICO nato il 26/02/1974. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MAGGIO GIUSEPPE MARIANO nato il 30/05/1980 a BARCELLONA POZZO DI
GOTTO

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/3/2017, la Corte di appello di Messina, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 6/7/2011 dal locale Tribunale, rideterminava la
pena inflitta a Domenico Maggio e Giuseppe Mariano Maggio in sei mesi di
reclusione e 200,00 euro di multa ciascuno, in ordine ai delitti di cui agli artt.
110, 648, comma 2, cod. pen., 171-ter, comma 2, I. n. 633 del 1941.
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del

condanna sarebbe stata confermata in assenza di conducenti elementi di prova,
che solo una consulenza tecnica avrebbe potuto apportare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I gravami risultano manifestamente infondati.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si
richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e),
cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ()culi;

ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.
U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dai ricorrenti al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, gli stessi di fatto tendono ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.

proprio difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia, atteso che la

4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi
proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto
congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente
illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, la sentenza ha
evidenziato che: a) i due imputati erano stati sorpresi a vendere su una
bancarella sul lungomare numerosi CD musicali contraffatti e privi di
contrassegno SIAE, che venivano offerti al prezzo di 5 euro ciascuno; b) erano
stati quindi individuati plurimi elementi a sostegno delle ipotesi accusatorie, tra i

o marchi del produttore. Doveva quindi ritenersi provato che i due avessero
posto in vendita il materiale abusivamente riprodotto, in ordine alla cui origine,
peraltro, nessun altra ipotesi poteva esser formulata se non quella di cui all’art.
648 cod. pen., anche alla luce del silenzio serbato dagli imputati in sede di
udienza.
La doglianza, pertanto, risulta del tutto priva di fondamento. ed i ricorsi
debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000,
n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00
ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 3.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

Il Presidente

quali – oltre a quelli citati – l’impiego di copertine fotocopiate e l’assenza di loghi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA